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Piano sociale di Zona I° Triennio 2005-2008 Stampa E-mail
Martedì 24 Novembre 2009 18:44

AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI GIOIA DEL COLLE

Piano sociale di Zona I° Triennio 2005-2008

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Piano Sociale di Zona - seconda parte Stampa E-mail
Martedì 25 Novembre 2008 09:15

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Piano Sociale di Zona
Seconda parte

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Regolamento unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi Stampa E-mail
Martedì 16 Settembre 2008 17:59

REGOLAMENTO UNICO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI PER I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE

di Gioia del Colle - Casamassima- Turi - Sammichele di Bari

 ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.      Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento ai comuni, l'attività dell'ufficio di piano finalizzata agli affidamenti pubblici dei Servizi Socio-Assistenziali nell'Ambito territoriale di Gioia del Colle - Casamassima - Turi- Sammichele di Bari.

2.      I Comuni dell'ambito territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei Servizi Sociali, qualificati come Servizi Pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;

- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;

- agire a sostegno delle famiglie e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;

- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

3.      Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia si ricorre alla gestione dei Servizi Sociali mediante affidamento a Soggetti Terzi, comprese: cooperative, imprese sociali,  associazioni  Onlus e organizzazioni di volontariato quando sussistono:

a)     motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);

b)     motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);

c)      motivazioni di opportunità sociale (la cosiddetta funzione pubblica allargata).

4.      Nella gestione dei Servizi Sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.

5.      Il presente regolamento è coerente con la programmazione contenuta nel piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegate "Linee Guida" ed "Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione", approvati con Delibera di G.R. n. 1104 del 4.8.2004, e con la L.R. n. 19/2006 e con il relativo regolamento attuativo.

 ART.2

FINALITA'

1.      Le norme del presente Regolamento disciplinano l'attività contrattuale dell'Ufficio di Piano quale struttura tecnica intercomunale a supporto della programmazione sociale di Ambito, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito territoriale dei Comuni di Gioia del Colle- Casamassima- Turi- Sammichele di Bari .

2.      L'ufficio gestirà i contratti riguardanti i servizi sociali interessanti complessivamente gli enti dell'ambito territoriale.

3.      Il presente Regolamento disciplina quanto non previsto dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti.

4.      Nella scelta del tipo contrattuale, nella selezione per l'individuazione del contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nella esecuzione del contratto, l'Ufficio di Piano è tenuto ad operare nel pieno rispetto dei principi e delle norme giuridiche dell'ordinamento comunitario e statale, dell'ordinamento regionale, del presente regolamento, nonché dagli usi negoziali in quanto applicabili.

5.      In ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più opportuna per il perseguimento dell'interesse pubblico che fa capo all'Ambito territoriale.

ART.3

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA

1.      L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento della stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

2.      Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

3.      Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D.lgs. n.163/2006, nonchè eventualmente dal Regolamento generale delle procedure in economia che potrà essere adottato dai comuni dell'ambito territoriale. In presenza dei necessari presupposti amministrativi, ovvero per prestazioni richiedibili alle strutture dell'Ente e da queste effettuabili, l'acquisizione di beni e servizi in economia, previste nel presente Regolamento, sono consentite sino al limite di importo pari a 211.000,00 euro (duecentomila) con esclusione dell'IVA.

 ART.4

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E  DI SERVIZI IN ECONOMIA

1.      Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi secondo quanto previsto:

- amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di Servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'Ente;

- cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

2.      Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture il cui importo complessivo non sia superiore a € 211.000,00 IVA esclusa:

Ø       Servizi socio-sanitari (assistenza e servizi alle persone ecc.) ed educativi.

Ø       Attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo.

Ø       Manutenzione verde e strade.

Ø       Trasporto scolastico,trasporto disabili,trasporto anziani.

Ø       Acquisto di mobili d'ufficio.

Ø       Forniture di tecnologie informatiche hardware(stazioni di lavoro, elaboratori periferici, elaboratori periferici, elaboratori centrali, periferiche, appalti di telecomunicazione) e software (software di base, del middleware e dei pacchetti applicativi).

Ø       Organizzazione di convegni, congressi, piani di comunicazione, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione.

Ø       Divulgazione di bandi di concorso, di bandi di gara, di avvisi pubblici etc. a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione.

3.      Le modalità di affidamento degli interventi avviene come segue:

Fino a € 20.000,00 mediante affidamento diretto da parte dei responsabili del procedimento, prescindendo dalle richieste di pluralità di preventivi.

Ø       Oltre € 20.000,00 mediante richiesta di almeno  cinque offerte a ditte o cooperative di fiducia ( iscritte all'albo), ove sussistano in tale numero soggetti idonei, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4.      La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) Ditte diverse.

5.      Nell'invitare le Ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime Ditte.  A tal fine si prevede la costituzione di un albo  di ambito per la cui realizzazione si provvederà mediante avviso pubblico.

6.      La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

A.           l'oggetto della prestazione;

B.            le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;

C.           le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;

D.           le modalità ed i tempi di pagamento;

E.            le eventuali garanzie richieste;

F.            le eventuali penalità;

G.           le specificazioni dei casi di grave inadempimento;

H.           il prezzo a base d'asta;

I.              il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.

I punti b, c, d, e, f, g, possono essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

7.      Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di   gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on - line).

8.      Nella determinazione dell'importo a base d'asta il responsabile del servizio può avvalersi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

9.      Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle     specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000,00 euro, con esclusione dell'IVA si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.

 ART.5

CONDIZIONI GENERALI DELL'AFFIDAMENTO

1.      L'affidamento della gestione dei Servizi Sociali a soggetti terzi è regolato mediante procedure volte a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità, qualità ed economicità. I  partecipanti alle procedure di gara saranno selezionati in relazione a requisiti di comprovata e specifica professionalità e le relative offerte saranno valutate prevalentemente sulla base del rapporto qualità/prezzo.

2.      L'affidamento della gestione dei Servizi Sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore e con riferimento specifico al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3.      Il coordinatore dell'ufficio sarà il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 163 del 12.4.2006

4.      L'ufficio di piano individua il responsabile del procedimento di gara che è tenuto a dare ogni utile informazione e chiarimento ai partecipanti al fine di permettere la presentazione di un'offerta.

Le offerte vengono valutate da una commissione tecnica appositamente nominata.

5.      L'ufficio di piano adotta forme di pubblicità idonee delle procedure di gara in ragione del tipo di servizio e dell'importo del relativo appalto nel rispetto della normativa vigente D.Lgs 163/2006.

6.      Sono ammessi i raggruppamenti temporanei dei soggetti partecipanti per la partecipazione alle gare di cui al presente regolamento.

7.      L'appalto di servizi socio-assistenziali non può essere sub appaltato.

 ART.6

SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO

1.      Partecipano alla gestione dei Servizi Sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona.

2.      Ai fini della organizzazione e gestione dei Servizi Sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, ai sensi della L.R. n.19/2006 e del  relativo Regolamento Regionale attuativo:

a)      gli organismi della cooperazione;

b)      le cooperative sociali;

c)       le imprese sociali;

d)      le associazioni e gli enti di promozione sociale;

e)      le fondazioni;

f)        gli enti di patronato;

g)      le organizzazioni di volontariato;

h)      gli oratori;

i)        altri soggetti senza scopo di lucro individuati dalla normativa.

3.      Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali/nazionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

4.      I soggetti di cui al comma 2) del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi che non presentino elementi di notevole complessità tecnica e organizzativa, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi.  A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni in conformità a quanto previsto nell'art. 19 della legge regionale n. 19/2006 e dal Regolamento attuativo.

 ART.7

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1.      L'ufficio di piano  nell'esercizio associato delle funzioni dell'ambito territoriale sociale di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari così come previsto nel Piano Sociale di Zona, per procedere all'affidamento dei servizi sociali, potrà  ricorrere in procedure aperte e ristrette o alle procedure negoziate, ricorrendone i presupposti di cui agli art. 55, 56, 57 e 58 del D.Lgs n. 163/2006;

2.      Nella procedura aperta (Pubblico incanto o asta pubblica), ogni soggetto terzo interessato può presentare un offerta;

3.      Nella procedura ristretta (Licitazione privata) partecipano soltanto i soggetti terzi invitati dall'Amministrazione pubblica. Con l'Appalto Concorso (il soggetto terzo interessato redige, in base alla richiesta formulata dall'Amministrazione Pubblica, il progetto del servizio/i ed indica le condizioni e i prezzi ai quali è disposto ad eseguire l'appalto).

4.      Nell'ambito della procedura negoziata l'affidamento diretto negoziato è consentito qualora il     contratto riguardi le attività istituzionali e quelle connesse ai sensi del D.lgs 460/97 ed il contraente appartenga alle organizzazioni del privato sociale con le quali negoziare i termini del contratto. Con la Trattativa privata l'Amministrazione consulta i soggetti terzi di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto;

5.      Nella determinazione a contrarre e nel bando di gara, se previsto, è indicata la procedura che si intende utilizzare tra quelli di cui ai precedenti commi, per l'affidamento del servizio/i e, quindi, per l'aggiudicazione dell'appalto.

 ART.8

RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE

1.      Nel rapporto tra l'Ambito territoriale Sociale, ovvero i singoli Comuni e soggetti del Terzo Settore, i quali presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei Servizi Sociali, sicché il Comune, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali (pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata, appalto-concorso) che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

2. Il ricorso al Terzo Settore ed in particolare alla cooperazione sociale deve:

  • favorire la pluralità di offerte dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa.
  • favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti partecipanti, valutando nelle procedure di affidamento anche la qualità delle proposte progettuali presentate, insieme alle caratteristiche strutturali dei soggetti proponenti e all'offerta economica.

3.      In deroga alla normativa in materia di contratti della pubblica amministrazione, si procede all'affidamento diretto negoziato dei servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, a cooperative sociali di tipo b di cui alla legge n. 381/91 e legge regionale n. 21/93, in base a convenzioni tipo, purchè venga perseguita la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate così come individuate dalla normativa vigente.

Nelle  procedure di gara diverse dall'affidamento diretto negoziato, viene riconosciuto, nell'attribuzione del punteggio, la peculiarità delle cooperative sociali di tipo b che privilegiano gli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati.

 ART.9

RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E  CONVENZIONE

1.      Nel rapporto tra i Comuni di Gioia del Colle- Casamassima- Turi- Sammichele di Bari e soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all'art.6,  4°) c. del presente Regolamento  e dalla L. n. 266/1991, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione della rete dei servizi, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché al Comune è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.

2.      Tale rapporto tra i Comuni dell'Ambito e detti soggetti, è disciplinato dallo strumento giuridico della convenzione così come indicato, all' art.19, della L.R. n. 19/2006 e dal relativo Regolamento Regionale.

3.      I Comuni dell'Ambito, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovranno tener conto:

a)      della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;

b)      dell'attività svolta sul territorio di riferimento, almeno di durata annuale;

c)       dell'esperienza almeno triennale, maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.

d)      iscrizione negli appositi albi regionali.

4.      Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

 ART. 10

ISTRUTTORIE PUBBLICHE

1.      L'Ambito Territoriale, ovvero ogni Comune, attraverso gli indirizzi espressi dal Coordinamento Istituzionale, può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione (cosiddette  istruttorie pubbliche previste  dal DPCM 30.3.01 art. 7), dei soggetti indicati nei comma precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'ufficio di Piano può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei comma precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale, alla luce anche dell'art. 56 L.R.n. 19/06, per un valore economico sottosoglia di cui all'art.28 del D.Lgs n. 163/2006.

2.      Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a)      iscrizione negli appositi albi regionali e/nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

b)      compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con  l'iniziativa da realizzare;

c)       presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;

d)      esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;

e)      presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;

f)        applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori;

g)      impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate.

3.      Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto regolato dal presente Regolamento,dalla normativa regionale e dallo Stato. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

4.      L'Ufficio di Piano, ovvero i servizi dei singoli comuni, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne danno formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa. Nell'esperimento dell'istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:

a)       presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa;

b)      definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;

c)       presentazione delle proposta e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;

d)      elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.

L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali i Comuni definiscono forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

 ART.11

CONCESSIONE DI SERVIZIO

1.      Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del Terzo Settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi dei Servizi Sociali, il Comune capofila (ovvero ogni Comune) può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento.

2.      La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.

3.      La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata al Comune capofila ( ovvero ad ogni Comune) che lo definiscono in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della normativa regionale. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui  con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza del Comune concedente.

4.      Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal  presente articolo i soggetti che  presentino organizzazione di impresa, come indicati dall'art. 19 comma 3 della legge regionale, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
  • Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione;
  • Solidità economica e finanziaria certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in concessione;
  • Esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione;
  • Presenza delle figure professionali previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;
  • Applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione dell'esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
  • Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

5.      Per l'individuazione del soggetto concessionario, si utilizza una procedura ristretta,invitando alla partecipazione almeno cinque soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione. Nella determinazione dei criteri selettivi delle offerte relative alla gestione del servizio i Comuni utilizzano le indicazioni di cui all'articolo sull'istruttoria pubblica, fatta eccezione che per il prezzo.

 ART.12

SPONSORIZZAZIONI

1.      Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati (associazioni senza fini di lucro) per realizzare e acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del Piano Sociale di Zona, in applicazione e ai sensi dell'art.119 del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 43 L.R. n.449/97.

2.      Lo scopo della sponsorizzazione è di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

3.      Le iniziative di sponsorizzazione vengono individuate nell'ambito degli obiettivi del Piano Sociale di Zona assegnati al responsabile dell'Ufficio di Piano.

4.      La scelta dello sponsor è effettuata mediante le procedure generali previste dal presente Regolamento.

 ART.13

REQUISITI GENERALI DEI SOGGETTI AFFIDATARI

1.      Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:

a)      Iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

b)      Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;

c)       Solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura e alle dimensioni del servizio da affidare in gestione;

d)      Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;

e)      Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali,  attestata dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

f)        Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

g)      Fatturato complessivo dell'ultimo triennio, in servizi che abbiano la stessa natura dei servizi da affidare, pari  almeno all'importo a base di gara;

h)      Esperienza documentata di durata almeno triennale nel settore oggetto dell'affidamento.

Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),b),c),d),e) ed f).

Solo i requisiti di cui alle lettere g) ed h) possono essere documentati dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.

2.      I suddetti requisiti di ammissibilità in relazione alla natura specifica dei servizi o a specifiche condizioni strutturali e di contesto possono essere modificati e/o integrati. Le modalità di possesso dei requisiti di ammissibilità saranno specificati nei singoli bandi o avvisi.

 ART.14

CRITERIO DEL PREZZO AI  FINI  DELLA  AGGIUDICAZIONE

1.      Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, è fatto divieto, in ogni caso, di ricorrere al criterio del massimo ribasso restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui il prezzo e la qualità ricevono uguale attenzione nella fase di valutazione.

2.      Ai sensi dell'art.55, della L.R. n.19/2006, nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo non dovrà essere assegnato un punteggio superiore al 40% del punteggio totale a disposizione. Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo  si adotta la seguente formula di calcolo proporzionale:

ribasso considerato: ribasso maggiore =  x : 100

 ART.15

DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

1.      Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Responsabile del Procedimento deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.

2.      Il Responsabile del Procedimento, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge n.327 del 07.11.2000, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

 ART.16

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

1.      Per i soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.13 del presente Regolamento, si procederà, nella valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione dei servizi, utilizzando i criteri ed i punteggi nei limiti di seguito indicati, purchè il possesso di tali titoli sia comprovato da idonee documentazioni, in caso contrario non si procederà all'attribuzione del relativo punteggio:

 A.        Qualità organizzativa dell'impresa:  fino a punti 25

Detto punteggio potrà essere ripartito nei seguenti fattori:

  • Valutazione della consistenza e del grado di complessità di esperienze di gestione di servizi socio-assistenziali uguali a quelli in gara, con particolare rilievo a quelle

      acquisite nei comuni dell'Ambito

  • Valutazione della consistenza e del grado di complessità di esperienza, almeno triennale, di gestione di servizi rivolti alla persona, con esclusione di quelli valutati al punto precedente :
  • Valutazione della consistenza della base sociale occupata,e/o del personale dipendente, dell'ultimo triennio:
  • Presenza di sedi operative nell'ambito territoriale di svolgimento del servizio:
  • Dotazione strumentale:
  • Capacità di contenimento del turn over degli operatori:
  • Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro:
  • Formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori proposti per il servizio: Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio:
  • Valutazione del livello di istruzione scolastica e di formazione professionale degli operatori proposti per il servizio:
  • Valutazione del bagaglio di esperienze lavorative maturate nel campo dagli operatori che si propone di impiegare
  • Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali:
  • Capacità di attivare e realizzare rapporti di collaborazione con le realtà del non profit locale.

 B.      Qualità del servizio (valutazione del progetto) fino a punti 30

          Detto punteggio potrà essere ripartito nei seguenti fattori:

  • Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio e degli obiettivi da conseguire:
  • Valutazione del programma di gestione tecnico-organizzativa proposto:
  • Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti ( carta dei servizi):
  • Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti):
  • Certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO per le attività oggetto del servizio in possesso del soggetto proponente ovvero di uno dei soggetti dell'ATI:

 C.         Qualità economica   fino a punti     10

  • Fatturato complessivo dell'ultimo triennio per servizi analoghi;
  • Elementi di innovazione nella rendicontazione finanziaria (bilancio sociale);
  • Alla compartecipazione eventuale del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture, se prevista nel bando, può essere attribuita una valutazione entro il 10% dei punti a disposizione;
  • Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non acquisiscano nella valutazione della qualità organizzativa e del servizio un punteggio pari almeno a punti 50/65

 D.         Prezzo

  • Al prezzo, determinato con le modalità definite dalla legge regionale e relativo regolamento attuativo, sarà attribuito un valore fino a punti 35, in conformità a quanto già previsto all'art. 14 del presente Regolamento.

 2.      Nel bando di gara il responsabile del procedimento fisserà i fattori considerati per ciascuno dei criteri, in relazione alla specificità dei servizi e degli interventi da realizzare, e indicherà i  sub punteggi minimo e massimo prestabiliti.

 ART.17

OFFERTA ANOMALA

1.      La procedura di gara deve prevedere la possibilità per l'ufficio di piano di procedere alla valutazione delle offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.lgs 163/06.

2.      L'esito negativo della valutazione comporta la dichiarazione di non validità dell'offerta; in tal caso l'aggiudicazione viene fatta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerata valida.

3.      La procedura di gara deve prevedere la richiesta di chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta prima di escluderla.

4.      L'ufficio di piano verifica le precisazioni fornite dal partecipante tenendo conto delle spiegazioni ricevute ed in particolare dell'economia del metodo di prestazione del servizio,delle soluzioni tecniche adottate, delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il partecipante.

5.      Sono assoggettate alle procedure di verifica le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.

6.      Sono assoggettate alle procedure di verifica, altresì, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri fissati dall'articolo unico della legge n. 327/2000.

 ART.18

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1.      In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune titolare del servizio a livello di ambito territoriale.

2.      Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.

3.      Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.

4.      Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.

5.      I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

 ART.19

FASE CONTRATTUALE

1.      Lo schema di contratto, redatto dal responsabile del procedimento, che potrà richiedere consulenza giuridica al segretario generale del comune capofila, deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario.

2.      Il dirigente coordinatore dell'ufficio di Piano stipula, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti i servizi sociali interessanti l'intero ambito territoriale.

3.      I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del segretario generale in qualità di ufficiale rogante e annotati sul repertorio del comune capofila.

4.      I contratti conclusi a seguito di procedura negoziata possono essere stipulati per scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso. Qualora si tratti di contratti di importo non superiore a € 10.329,00 è ammessa la stipulazione tramite sottoscrizione per accettazione dell'atto di affidamento, scambio di corrispondenza, buono d'ordine, etc..

5.      Tutte le spese inerenti e connesse alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria etc. sono a carico del contraente, salvo che la legge o  i provvedimenti amministrativi non dispongano diversamente.

 ART.20

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

 Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

 ART.21

ENTRATA IN VIGORE

1.      Il presente  Regolamento, previa adozione da parte del Coordinamento Istituzionale, è approvato prioritariamente dal Consiglio Comunale del Comune capofila (e da ogni altro Comune dell'Ambito responsabile dell'attuazione e realizzazione di interventi e servizi a valenza d'Ambito)ai sensi dell'art. 7 della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali sottoscritta in data 21/06/2005, per l'affidamento dei servizi previsti dal Piano di Zona.

2.      Ogni Comune facente parte dell'Ambito, allo scopo di uniformare e ottimizzare le procedure, provvederà all'approvazione del presente regolamento in seno al Consiglio Comunale di appartenenza.

3.      Il Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune capofila.

ART.22

NORMA DI RINVIO

1.      Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e Regionale  vigente.