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Sabato 03 Maggio 2008 17:30

 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 114/1997 E MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 46/2001

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - Istituzione della tassa annuale

ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

ART. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

ART. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

ART. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale

ART. 6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

ART. 7 - Modalità di applicazione della tassa

ART. 8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 9 - Classi di contribuenza

CAPO III - TASSABILITA’ E MODALITA’ DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

ART. 10 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

ART. 11 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

ART. 12 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

ART. 13 - Agevolazioni speciali

CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 14 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 15 - Denunce di occupazione e detenzione, di variazione e di cessazione

ART. 16 - Accertamento, riscossione e contenzioso

ART. 17 - Mezzi di controllo e accesso agli immobili

ART. 18 - Funzionario Responsabile

ART. 19 - Rimborsi

ART. 20 - Sanzioni

ART. 21 - Contenzioso

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 - Disposizioni finali e transitorie

ART. 23 - Pubblicità del regolamento e degli atti

ART. 24 - Entrata in vigore del regolamento

ART. 25 - Variazioni del regolamento

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - Istituzione della tassa annuale

1. Per i servizi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell’ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Tutti i servizi relativi alla raccolta, smaltimento, stoccaggio, ecc. dei rifiuti solidi urbani interni e rifiuti speciali e assimilati ai rifiuti urbani, come definiti dalla legge, sono assicurati dall’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Gioia del Colle.

ART. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l’applicazione del tributo ed in particolare:

a. la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;

b. la classificazione delle categorie e delle eventuali sotto categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

c. l’esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell’Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso e alla individuazione delle fattispecie agevolative.

ART. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall’apposito Regolamento in conformità all’art. 59 del D. Lgs 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta).

ART. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L’individuazione dei presupposti che determinano l’applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è stabilito dalla legge cui si fa quindi rinvio. In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uso uffici e servizi comunali e/o servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere interamente le relative spese di funzionamento.

3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore dell’attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per periodo inferiore all’anno.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale o quale sede di volontariato, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa o l’esenzione prevista al successivo art. 13.

ART. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall’art. 61 del D. Lgs 15/11/1993, n. 507, in misura pari ad un’aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all’atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

ART. 6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d’uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento, secondo il disposto dell’art. 65 del D Lgs 507/1993.

2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4. Al fine dell’individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all’edificio o al mappale asservito all’edificio in base alle planimetrie catastali.

5. Ove il Comune dovesse riscuotere direttamente la tassa smaltimento rifiuti, unitamente alla cartella esattoriale, devono essere comunicati i seguenti dati:

a) ubicazione dell'immobile e numero civico;

b) superficie occupata;

c) costo unitario in mq.;

d) totale da esigere.

ART. 7 - Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata, nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti (art. 8 D.P.R. 915/1982).

2. Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati non rurali con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato.

3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta (“case sparse” come da elenco a disposizione del Comune) sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori viciniori, in tale zona la tassa è dovuta:

a. in misura pari al 40% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è compresa tra 500 e 1000 metri;

b. in misura pari al 30% della tariffa (con arrotondamento alle 10 lire) se la distanza supera 1.000 metri;

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40% della tariffa.

5. Le condizioni previste dal comma 4. dell’art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constare mediante diffida alla Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Gioia del Colle e, per conoscenza al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 60 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massima di distanza e quello minimo di capacità, si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l’impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART. 8 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

a. alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti di locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;

b. dall’uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;

c. all’uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all’estero;

2. Nell’applicazione delle agevolazioni si fa riferimento al seguente criterio: motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;

3. Criteri per le esclusioni: sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 9 - Classi di contribuenza

1. Fino all’adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall’art. 79, comma 2, del D. Lgs 15/11/1993, n. 507, sulla base dei criteri da definirsi, si applicano le sotto indicate classi, esse pure peraltro determinate con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, definite con riferimento a quanto deliberato con il precedente Regolamento.

2. Agli effetti dell’applicazione della tassa, secondo la tariffa prevista nell’allegato “A”, i locali e le aree sono classificate come segue:

CLASSE A

Ristoranti, pizzerie, mense, bar, pasticcerie

CLASSE B

Frutta e verdura, fiori e piante, banchi di vendita all’aperto, stabilimenti ortofrutticoli

CLASSE C

Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni ed esercizi similari comunque classificati, delle aree adibite a campeggi

CLASSE D

Ospedali e case di cura, case di riposo, istituti, collegi, convitti, caserme

CLASSE E

Istituti di bellezza, barbieri, parrucchieri, lavanderie e tintorie

CLASSE F

Abitazioni private

CLASSE G

Esercizi commerciali, distributori di carburante

CLASSE H

Uffici professionali commerciali, istituti di credito ed assicurazione, agenzie di affari

CLASSE I

Cinema, teatri, circoli, sale da ballo, impianti sportivi, stazioni ferroviarie, palestre, scuole di danza e ballo

CLASSE L

Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigiane

CLASSE M

Scuole, uffici pubblici , aule catechistiche, associazioni culturali riconosciute

3. Per le aree scoperte operative e per i locali che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente Regolamento.

4. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

CAPO III - TASSABILITA’ E MODALITA’ DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA

ART. 10 - Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree

1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibite, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.

2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante a norma dell’art. 62 del D. Lgs 15/11/1993, n. 507:

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b. ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, soppalchi e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza media non superiore a m. 1.50, dove non è possibile la permanenza umana per le caratteristiche strutturali della stessa;

c. le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 1117 del codice civile;

d. balconi e terrazze scoperte;

e. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

f. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, luce);

g. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione. La relativa esenzione dovrà essere direttamente applicata dal competente ufficio laddove la documentazione stessa fosse in possesso dell'Ente, fermorestando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

h. locali e fabbricati di servizio nei fondi agricoli;

i. cavedi di sola areazione, chiostrine, corti interne sottratte all’uso abituale dei detentori dell’edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;

j. porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose, istituti scolastici;

k. edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto, nonché i locali strettamente connessi all’attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, narteci e simili).

2. Per situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

3. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 11, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove, per caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilati a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La non tassabilità delle superfici ove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, viene accertata in esito alle procedure previste dalle norme e dal regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

ART. 11 - Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a una riduzione della superficie, per i locali o aree in cui vengono prodotti contemporaneamente i suddetti rifiuti, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

Attività

Riduzione della superficie

- autoservizi, auto lavaggi, auto rimessaggi, officina autotrasporti

10%

- gabinetti dentistici, radiologici e laboratori di odontotecnici

10%

- rosticcerie, friggitorie, pizzerie, ristorazione

10%

- laboratori di analisi

15%

- lavanderie a secco, tintorie non industriali

20%

- pelletterie

20%

- laboratori fotografici, eliografie

25%

- auto riparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante

30%

- caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi oleari

30%

- falegnamerie, pubblicitarie, materie plastiche, vetro resine, vetrerie

30%

- tipografie, stamperie, incisioni

30%

- metalmeccaniche

35%

- marmerie, manufatti per l’edilizia

50%

- verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie e zincaturifici

50%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 12 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:

a. abitazione con unico occupante, dove lo stesso dimora;

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;

c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività;

d. nei confronti dell’utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale;

e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

2. Le riduzioni saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 66, commi 5 e 6 del D. Lgs 507/1993.

ART. 13 - Agevolazioni speciali

1. In applicazione dell’art. 67 del D. Lgs 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a. esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da nuclei familiari il cui capofamiglia sia assistito in modo permanente dal Comune o versi in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal settore Servizi Sociali nel rispetto del Regolamento del Servizio Civico;

b. riduzione del 50% per abitazioni occupate esclusivamente da pensionati ai minimi INPS senza altri redditi;

c. riduzione del 40% per attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di evere sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico che possono dar luogo alle entrate di cui all’art. 61, comma 3, D Lgs 507/93. L’agevolazione è subordinata ad una specifica richiesta dall’utente al competente Servizio tributi debitamente documentata e munita del parere favorevole del gestore del servizio pubblico;

d. esenzione totale per le Associazioni del volontariato con sede propria o limitatamente alla superficie occupata, che non hanno fini di lucro, riconosciute ai sensi della seguente normativa: L. 266/91 (normativa generale), L. 225/92 (protezione civile) e L. 162/90 (comunità terapeutiche) e di eventuali normative nazionali e regionali vigenti;

e. riduzione del 50% per i partiti riconosciuti a livello nazionale o aventi rappresentanza in Consiglio Comunale e per le associazioni sindacali riconosciute a livello nazionale;

2. L’esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell’interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni e le riduzioni.

3. L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato e/o verifica d’ufficio.

4. In caso di accertamento d’ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 76 del D. Lgs 507/1993.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ART. 14 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 507/1993. E’ temporaneo l’uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione.

3. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione e con il medesimo modello di versamento di conto corrente postale di cui all’art. 50 del D. Lgs 507/1993.

4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

5. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l’asporto e lo smaltimento dei rifiuti all’interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, restando pertanto a carico degli occupanti gli eventuali oneri straordinari relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.

6. La tariffa della tassa è ridotta alla metà per i comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI

ART. 15 - Denunce di occupazione e detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti indicati nell’art. 63 del D. Lgs 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall’art. 70 del citato decreto legislativo.

2. L’obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque possano influire sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell’anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

5. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l’abbuono della tassa decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la variazione è stata presentata.

6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazione del Codice Fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano nell’immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’Ente, istituto, associazione, società ed altre  organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, della ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, data di inizio della occupazione o detenzione.

7. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. In occasione delle iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti mediante consegna di apposito modulo ad invitare l’utente a recarsi presso l’Ufficio Tributi per provvedere alla relativa denuncia nel termine previsto. In caso di omesso invito, resta fermo l’obbligo di denuncia, nei termini e modi di cui al comma 1 dell’art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993. Nel caso di denuncia di nuovo insediamento residenziale l'ufficio procederà al contestuale accertamento ai fini dell'applicazione della tassa.

8. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

9. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l’obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

a. quando l’utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata,

b. in carenza della dimostrazione suddetta, dalla data in cui sia insorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio.

ART. 16 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L’accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall’art. 71 e dall’art. 72 del D. Lgs 507/1993.

2. La variazione dell’ammontare della tassa, dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l’obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

3. E’ possibile presentare ricorso in base all’art. 71, comma 3 del citato D. Lgs 507/1993.

4. I rimborsi sono effettuati ai sensi dell’art. 75 del citato D. Lgs 507/1993.

ART. 17 - Mezzi di controllo e accesso agli immobili

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite la rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall’art. 73 del D. Lgs 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto legislativo.

2. In particolare, l’Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti , comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, asseverate da un tecnico abilitato iscritto all’albo, con la relativa destinazione d’uso ed a rispondere ai questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta; può utilizzare, legittimamente, dati acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all’articolo precedente nel termine concesso, il Funzionario Responsabile della TARSU i vigili accertatori o gli ufficiali informatori, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del Codice Civile.

ART. 18 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi , i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. La designazione del funzionario è comunicata alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 19 - Rimborsi

1. Nei casi di errori e duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma  dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Funzionario con l’adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, la Sezione Tributi comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell’art. 64, commi 3 e 4 ( cessazione dell’occupazione), D. Lgs. 507/1993, e successive modificazioni è disposto dalla Sezione Tributi comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse legale a decorrere dal semestre successivo a quello dell’eseguito versamento.

ART. 20 - Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate.

2. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso articolo 76, si applicano le seguenti pene pecuniarie:

- £. 100.000 per l’omessa indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario o per la mancata esibizione /trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui all’art. 64 del D.Lgs. 507/1993, 4° comma;

-  £. 50.000 per l’inesatta e tardiva indicazione o esibizione o trasmissione di cui al comma precedente.

3. Chiunque contravviene all’obbligo di cui all’art. 70 del D.Lgs. 507/1993 e alle norme del presente regolamento, soggiace alla sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 500.000, ai sensi dell’art. 296 TUFL approvato con Regio Decreto 14/09/1931 n. 1175, modificato per effetto della legge sulla depenalizzazione del 24/11/81 n. 689.

4. Fermo restando i limiti di cui sopra, la sanzione sarà erogata nella misura pari al:

- 20% del tributo evaso nel caso di omessa dichiarazione;

- 10% del tributo evaso nel caso di infedele dichiarazione.

ART. 21 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo il disposto dell’art. 80 del D.Lgs. 31/12/92 n. 546 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l’applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

2. E’ fatta salva l’applicazione in via transitoria delle precedenti norme, come previsto dagli art. 79 e 80 del D.Lgs. n. 507/93, e D.L. n. 599 del 25/11/1996, coordinato con modifiche in sede di conversione nella Legge n. 5/1997.

3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il termine per le denuncie di occupazione e detenzione, di variazione e cessazione, anche in riferimento alle agevolazioni, riduzioni ed esclusioni, è fissato alla scadenza dei 30 giorni successivi alla data di esecutività del presente Regolamento, ferma restante la decorrenza degli effetti dal primo gennaio dell'anno di competenza.

ART.22 bis - Modalità e termini di pagamento

1.      Il pagamento della TARSU va effettuata secondo le seguenti modalità:

-         i versamenti della tassa rifiuti solidi urbani fatto salvo diritto del versamento in un'unica soluzione, sono stabilite in due rate da pagarsi il 28 febbraio e il 30 settembre di ciascun anno;

-         il versamento della prima rata o in un'unica soluzione deve essere fatto in una delle suddette date a secondo della data di approvazione del ruolo dei contribuenti da parte dell'Ufficio Tributi e precisamente:

a)      ruolo approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno:

-         scadenza versamento in unica soluzione o 1^ rata il 28 febbraio;

-         scadenza versamento 2^ rata 30 settembre;

b)      ruolo approvato entro il 31 luglio di ciascun anno:

-         scadenza versamento in un'unica soluzione o 1^ rata il 30 settembre;

-         scadenza versamento 2^ rata 28 febbraio.

E' riconosciuto il diritto al contribuente di versare la somma dovuta entro il trentesimo giorno successivo alla data di notificazione dell'avviso di pagamento qualora tale termine cada oltre la data di scadenza.

2.      Il versamento spontaneo può essere pagato attraverso uno delle seguenti modalità:

-         versamento diretto alla Tesoreria Comunale;

-         versamento in c/c postale intestato alla Tesoreria medesima;

-         sistemi di versamento automatico del circuito bancario ove attivato dal Comune in base a convenzione c/o Istituti di credito;

3.      Il Comune predispone annualmente comunicazione contenente l'importo complessivo della tassa, la descrizione degli immobili occupati, i moduli di versamento premarcati. Gli avvisi di comunicazione di pagamento sono inviati con raccomandata con ricevuta di ritorno o notificati dai Messi Comunali con l'indicazione delle date di scadenza dei pagamenti;

3 bis. In via transitoria il pagamento della rata TARSU da parte dei contribuenti iscritti a ruolo anno 2000 e precedente, in mancanza di apposita convenzione con l'Istituto Tesoriere anche in virtù della prossima scadenza del rapporto contrattuale, deve avvenire a mezzo c7c postale all'uopo acceso fermo restando le date di cui al comma 1 del presente articolo;

4.      Nell'eventualità di parziale o omesso versamento alla scadenza delle rate è azionata la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n. 639, con addebito degli interessi fissati nella misura al saggio legale, sanzione del 30% dell'importo non versato e spese relative all'atto ingiuntivo;

5.      Il presente articolo di Regolamento entra il vigore dal 1° gennaio 2002.

ART. 23 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 24 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co. , con la contemporanea pubblicazione, all’albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 25 - Variazioni del regolamento

1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione  agli utenti mediante pubblicazione all’albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ALLEGATO A

Tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni valide per il 1997

 CLASSE

TARIFFA  ANNUA A MQ

TARIFFA GIORNALIERA A MQ

 

CLASSE A:

Ristoranti, pizzerie, mense, bar, pasticcerie

£. 9.515

£. 39

CLASSE B:

Frutta e verdura, fiori e piante, banchi di vendita all’aperto, stabilimenti ortofrutticoli

 £. 8.395

£. 34

CLASSE C:

Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni ed esercizi similari comunque classificati, e delle aree adibite a campeggi

 £. 7.515

£. 31

CLASSE D:

Ospedali e case di cura, case di riposo, istituti, collegi, convitti, caserme

£. 6.555

£. 27

CLASSE E:

Istituti di bellezza, barbieri, parrucchieri, lavanderie e tintorie

 £. 5.290

 £. 22

CLASSE F:

Abitazioni private

£. 2.260

£. 9

CLASSE G:

Esercizi commerciali, distributori di carburante

£. 2.115

£. 9

CLASSE H:

Uffici professionali commerciali, istituti di credito ed assicurazione, agenzie di affari

 £. 2.000

 £. 8

CLASSE I:

Cinema, teatri, circoli, sale da ballo, impianti sportivi, stazioni ferroviarie, palestre, scuole di danza e ballo

£. 1965

£. 8

CLASSE L:

Stabilimenti industriali, laboratori e botteghe artigiane

 £. 1.905

 £. 8

CLASSE M:

Scuole e uffici pubblici

£. 1.795

£. 7

 Per i locali o aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.