TARI 2021: Novità utenze non domestiche

Ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 , che ha modificato il comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3  aprile 2006, n.  152  “Le  utenze  non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2*,  che  li  conferiscono  al  di  fuori  del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal  soggetto  che  effettua  l’attivita’  di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla  corresponsione  della componente  tariffaria  rapportata   alla   quantita’   dei   rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta  di  servirsi  del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilita’ per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta  dell’utenza  non  domestica,  di riprendere l’erogazione  del  servizio  anche  prima  della scadenza quinquennale. Con il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 è stato altresì stabilito, all’art. 30 comma 5, che  “La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma  12,  del  decreto legislativo 3 settembre  2020,  n.  116  deve  essere  comunicata  al comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”  

Si invitano pertanto le utenze non domestiche interessate a produrre la dichiarazione richiesta.

   * articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2:  “i  rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater  prodotti  dalle attivita’ riportate nell’allegato L-quinquies” 

Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono rifiuti  di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) :

 

  1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  2. Cinematografi e teatri.
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  5. Stabilimenti balneari.
  6. Esposizioni, autosaloni.
  7. Alberghi con ristorante.
  8. Alberghi senza ristorante.
  9. Case di cura e riposo.
  10. Ospedali.
  11. Uffici, agenzie, studi professionali.
  12. Banche ed istituti di credito.
  13. Negozi   abbigliamento,   calzature,   libreria,   cartoleria,

ferramenta, e altri beni durevoli.

  1. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  2. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,  tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato.

  1. Banchi di mercato beni durevoli.
  2. Attivita’ artigianali tipo botteghe:  parrucchiere,  barbiere,

estetista.

  1. Attivita’ artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico,

fabbro, elettricista.

  1. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
  2. Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.
  3. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
  4. Mense, birrerie, hamburgerie.
  5. Bar, caffe’, pasticceria.
  6. Supermercato, pane e pasta,  macelleria,  salumi  e  formaggi,

generi alimentari.

  1. Plurilicenze alimentari e/o miste.
  2. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
  3. Ipermercati di generi misti.
  4. Banchi di mercato generi alimentari.
  5. Discoteche, night club.

  Rimangono  escluse  le  attivita’  agricole  e  connesse   di   cui

all’articolo 2135 del codice civile.

  Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per  loro  natura  e  per

tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese  nel  punto  a

cui sono analoghe.))

 

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AGGIORNAMENTO   

  Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l’art. 6, comma

5) che “Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio  di

gestione  dei  rifiuti  il  graduale  adeguamento   operativo   delle

attivita’ alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di  cui

agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e  184,  comma  2  e  agli

allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo 8  presente

decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021″.

 

Il Responsabile Area Entrate