
Ai sensi dell’art. 3, comma 12, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 , che ha modificato il comma 10 dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2*, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivita’ di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita’ dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilita’ per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Con il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 è stato altresì stabilito, all’art. 30 comma 5, che “La scelta delle utenze non domestiche di cui all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.”
Si invitano pertanto le utenze non domestiche interessate a produrre la dichiarazione richiesta.
* articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2: “i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attivita’ riportate nell’allegato L-quinquies”
Allegato L-quinquies – Elenco attivita’ che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) :
- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attivita’ artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,
estetista.
- Attivita’ artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attivita’ artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffe’, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.
Rimangono escluse le attivita’ agricole e connesse di cui
all’articolo 2135 del codice civile.
Attivita’ non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per
tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a
cui sono analoghe.))
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AGGIORNAMENTO
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto (con l’art. 6, comma
5) che “Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di
gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle
attivita’ alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui
agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall’articolo 8 presente
decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021″.
Il Responsabile Area Entrate