Sue E Suap – Precisazioni Termini Delle Procedure Amministrative A Seguito Dell’emergenza Epidemiologica Da Covid-19

indirizzata a:

IMPRESE DI COSTRUZIONI

TECNICI PROFESSIONISTI

PERSONE FISICHE

In attuazione a quanto previsto dal DL nr. 18 del 17.03.2020 <<Misure di potenziamento del Servizio sanitarie nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19>>, il quale all’art. 103 dispone:

<<1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

  1. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
  2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.>>

Si comunica che in applicazione del comma 1, del soprariportato ’art.103, tutte le procedure amministrative relative ai titoli edilizi o a questi connesse, in essere alla data del 23 febbraio 2020 o iniziate successivamente a tale data subiranno una proroga relativa ai termini ordinatori, propedeutici, finali ed esecutivi previsti dalla normativa vigente secondo le previsioni del citato DL nr. 18 del 17.03.2020.

A titolo esemplificativo ed in maniera non esaustiva, si riportano alcuni dei termini, relativi a titoli edilizi, oggetto di variazione secondo il più volte citato DL nr. 18 del 17.03.2020:

  • rilascio del Permesso di Costruire (o Provvedimento Autorizzativo Unico) e data inizio lavori (se la data del rilascio del permesso di costruire è compresa tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 verrà considerata traslata dei giorni naturali e consecutivi intercorrenti tra la data del rilascio e la data del 15 aprile 2020, con il conseguente spostamento in avanti del termine di scadenza anche per la data di inizio lavori. Nel caso specifico anche tutti gli altri termini subiranno uno spostamento dello stesso identico periodo sopra definito);

  • termine scadenza presentazione inizio dei lavori (per tutti i procedimenti in essere alla data del 23 febbraio 2020, per i quali non sia stata effettuata ancora la comunicazione di inizio lavori, il termine di scadenza di un anno per la presentazione dell’inizio lavori subirà uno spostamento in avanti di 52 gg naturali e consecutivi senza conseguenze per il titolo);

  • scadenza permessi di costruire, scia e scia alternative (i termini di scadenza previsti dalle norme, per tutti i procedimenti in essere alla data del 23 febbraio 2020, sono da considerarsi spostati in avanti di 52 gg naturali e consecutivi, sempre che la data di rilascio del titolo edilizio o la comunicazione di inizio lavori non siano state già traslate per lo stesso motivo. Sono esclusi i titoli abilitativi la cui scadenza è prevista tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, per i quali vale quanto riportato successivamente in forza dell’applicazione della previsione del comma 2 art. 103 DL n. 18 del 17.3.2020.);

  • termini per l’integrazione delle pratiche in caso di richieste di adempimenti (i termini indicati dal Comune nelle note di approvazione dei progetti per l’integrazione delle pratiche in istruttoria ed il cui superamento comporta l’archiviazione della pratica, per tutti i procedimenti in essere alla data del 23 febbraio 2020, sono da considerarsi spostati in avanti di 52 gg naturali e consecutivi);

  • pagamento rate contributo di costruzione (per tutti i procedimenti in essere alla data del 23 febbraio 2020, i termini già comunicati dal Comune – e non già decorsi alla medesima data – per la scadenza delle rate per contributo di costruzione sono da considerarsi spostati in avanti di 52 gg naturali e consecutivi, senza che questo comporti l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR 380/2001 all’art.42. Le predette sanzioni saranno applicate una volta decorso il termine degli ulteriori 52 gg.);

  • termini di scadenza delle ingiunzioni per demolizioni, pagamento sanzioni ed escussione delle polizze fideiussorie a garanzia (i termini delle ingiunzioni emesse dal Comune, se compresi nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020, sono da considerarsi spostati in avanti dei giorni naturali e consecutivi intercorrenti tra il termine ingiunto e la data del 15 aprile 2020);

  • segnalazione certificata di agibilità (per tutti i procedimenti per i quali sia stata dichiarata la fine lavori, il termine di 15 giorni per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità, ove decorrente nel periodo tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020, è da considerarsi spostato in avanti dei giorni naturali e consecutivi intercorrenti tra il termine prescritto e la data del 15 aprile 2020, senza che siano applicate le relative sanzioni).

In applicazione del comma 2 dell’art. 103 del DL nr. 18 del 17.03.2020, tutti i certificati, gli attestati ed i titoli abilitativi (PdC, PAU, SCIA, SCIA alternativa) previsti in scadenza tra il periodo del 31 gennaio e 15 aprile 2020 resteranno validi fino alla data del 15 giugno 2020.

Eventuali casi particolari saranno oggetto di specifica verifica da parte dello Sportello Unico dell’Edilizia o dello Sportello Unico Attività Produttive a cui dovranno essere chiesti chiarimenti tramite apposita istanza.

 Il Direttore Area Urbanitica   Ing. Raffaele Vito LASSANDRO