Emergenza COVID-19: utilizzo di “Palazzo Sant’Antonio” (ex ricovero di mendicità Minei-Taranto) quale alloggio temporaneo per cittadini provenienti da altre regioni obbligati ad osservare il periodo di isolamento fiduciario.

Il Sindaco, con O.S. n. 26 del 02.05.2020, ha disposto l’utilizzo dell’immobile comunale denominato “Palazzo Sant’Antonio” (ex ricovero di mendicità Minei-Taranto) sito in via Dei Francescani Riformati, quale alloggio temporaneo per i cittadini provenienti da altre regioni obbligati ad osservare il periodo di isolamento fiduciario (14 gg.) che ne facciano espressa richiesta per i seguenti concomitanti motivi:

  1. Oggettiva e comprovata mancanza di spazi sufficienti a garantire il necessario ed obbligatorio isolamento fiduciario presso la propria abitazione/domicilio/residenza;
  2. Presenza all’interno della propria abitazione/domicilio/residenza di anziani, o soggetti affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita.

I cittadini interessati a fruire del servizio, per le motivazioni suddette, possono inoltrare richiesta al Centro Operativo Comunale di Protezione Civile telefonando dalle ore 9 alle ore 21 al n. 080 3441317 o inviando un’email a coc@comune.gioiadelcolle.ba.it

La richiesta dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima dell’arrivo previsto e l’assegnazione della camera avverrà in base all’ordine cronologico della istanza e comunque fino al completamento dei posti disponibili.

Si rammenta ai cittadini provenienti da altre regioni l’obbligo, ai sensi dell’Ordinanza regionale n. 214 del 28/04/2020 – art. 7:

  1. di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
  2. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni con divieto di contatti sociali;
  3. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
  4. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza
  5. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

ORDINANZA SINDACALE N. 26.2020