
Il Sindaco, quale Autorità territoriale di Protezione Civile, con propria Ordinanza n. 31 del 11 Maggio 2020., ha reso pubblico il Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. n. 213 del 27.04.2020, pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020 – “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2020, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019”, quale parte integrante e sostanziale della propria ordinanza.
In particolare, ha ordinato :
– il rispetto di tutte le norme riportate nella Legge Regionale 12-12-2016, n. 38 e nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 213 del 27-04-2020;
– Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze di procedere a propria cura e spese entro il 31 maggio 2020, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile;
– di confermare nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre 2020 lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate e a pascolo del territorio comunale;
– il DIVIETO ASSOLUTO nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2020, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all’ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;
– a chiunque avvisti un incendio di darne immediata comunicazione alle competenti Autorità (115 Vigili del Fuoco – 080 3484014 Polizia Locale) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento;
ha invitato:
– i proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze a bonificare, in collaborazione con questo Ente, i cigli stradali e/o le banchine prospicenti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rovi e le siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o necompromettono la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria.
Si ricorda alla cittadinanza che in tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della Legge n. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti è tassativamente vietato accendere fuochi di ogni genere ed intraprendere azioni/attività che possono provocare un incendio, meglio descritte nell’art. 2 del D.P.G.R. n. 213/2020.
Oltre alle prescrizioni della citata Ordinanza, si ricorda che entro il 31 Maggio 2020 è obbligatorio eseguire opere di sicurezza e fasce protettive, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge Regionale n. 38/2016.
Tutti gli obblighi, i divieti, le misure di prevenzione da adottare con le relative scadenze e le sanzioni sono consultabili nella versione integrale dell’Ordinanza Sindacale n. 31 del 11 Maggio 2020.