Voto Assistito

Secondo la normativa vigente, gli elettori fisicamente impediti, possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

L’impedimento deve essere dimostrato mediante documentazione sanitaria, rilasciata gratuitamente dalla ASL che certifica esplicitamente l’impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto.

Per evitare di produrre certificati medici per ogni elezione, è possibile richiedere all’ufficio Elettorale di apporre sulla propria tessera elettorale, l’annotazione permanente del diritto di voto assistito (timbro ADV).

L’elettore avente diritto, iscritto nelle liste elettorali del Comune, può richiedere all’ufficio Elettorale l’annotazione permanente del diritto al voto assistito, presentando la seguente documentazione:

a)  la richiesta voto assistito permanente debitamente compilata;

b)  la documentazione sanitaria rilasciata gratuitamente dall’azienda ASL (dovrà attestare esplicitamente che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto al voto);

c)  un documento d’identità;

d)  la tessera elettorale per l’apposizione del timbro.

Nota

Gli elettori non vedenti possono esibire al posto del certificato medico di cui sopra, il libretto nominativo di pensione rilasciato dall’Inps (in precedenza dal ministero dell’interno) nel quale sia indicata la categoria “ciechi civili” ed uno dei codici attestanti la cecità assoluta, quali 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19.

Informazioni per l’accompagnatore

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: “Accompagnatore” (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione.

Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore impedito per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; deve inoltre accertarsi, che l’elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.