L’ufficio Anagrafe provvede al rilascio dei seguenti certificati: esistenza in vita, residenza, risultanza di nascita, stato di famiglia, stato libero (solo per i cittadini italiani), vedovanza (solo per i cittadini italiani), cittadinanza (solo per i cittadini italiani), legalizzazione di foto, certificati contestuali, certificato storico di residenza, certificato storico di famiglia, certificati Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero).
I certificati possono essere richiesti solo in riferimento a persone residenti nel Comune (o che lo sono state nel caso di storici e originari).
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità L. 183/2011, dall’1 gennaio 2012 agli uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto l’ufficio comunale preposto può rilasciare certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati rilasciati (residenza, stato famiglia, contestuali, esistenza in vita etc.) è previsto il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) dell’importo di 16 euro e dei diritti di segreteria pari a 0,52 euro per ciascun documento, ad eccezione dei casi in cui è prevista dalla legge una specifica esenzione.
Si ricorda, comunque, che al posto dei certificati il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando intrattenga rapporti con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai,… (art. 2, D.P.R. 445/2000), se questi vi consentono.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati che sostituisce (art. 46 D.P.R. 445/2000).
Riferimenti Ufficio Competente.