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Sab 31 Lug 2010
Modifica ed integrazione Ordinanza n. 12/2010 Stampa E-mail
Giovedì 25 Febbraio 2010 11:29

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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Prov. di Bari)

 

ORDINANZA  N. 20 

Oggetto: Istituzione e disciplina delle aree di sosta a pagamento con riscossione a mezzo di dispositivi di controllo. Modifica ed integrazione Ordinanza n. 12/2010 

IL SINDACO 

VISTA l'ordinanza n.32 del 22/3/2007;

VISTA l'ordinanza n.113 del 30/10/2009;

VISTA l'ordinanza sindacale n.12 del 27/1/2010;

RITENUTO di dover integrare la cit. ultima ordinanza, reintroducendo la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento per alcune categorie di veicoli, originariamente prevista e non riportata negli ultimi due provvedimenti per evidente  errore materiale, in quanto il punto c) del dispositivo è stato completamente saltato;

VISTO il T.U.EE.LL., approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA 

nel dispositivo della ordinanza sindacale n.12 del 27/1/2010, nella parte dedicata alle "esenzioni e permessiParcheggio non subordinato al rilascio di Permesso E' consentita la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento, esclusivamente per i mezzi riportanti il relativo contrassegno o scritte identificative, di:"

  • Alla lettera b), alla fine dell'intero periodo, dopo le parole "Croce Rossa", si aggiunge "ed altri Enti ed Associazioni similari;
  • tra la lett. b) e la lett. d) è inserita la seguente lettera: c) veicoli al servizio di persone con limitata capacità motoria in possesso del contrassegno, rilasciato ai sensi della normativa vigente ed esposto ben in vista sul cruscotto del veicolo, soltanto se al servizio del titolare della concessione;
  • Alla lettera d), alla fine dell'intero periodo, dopo le parole "relativi contrassegni", si aggiunge "nonché alle aziende private che svolgono servizi di pubblico interesse";

 DISPONE 

che il contenuto del presente provvedimento sia reso noto agli utenti mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune.

A norma dell'art. 3. comma 4, e dell'art. 5, comma 3, della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che: i responsabili del procedimento sono il Dirigente dell'UTC e il Comandante della P.M., ognuno per le proprie competenze. 

Avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia.

In  relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse avverso l'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei 1avori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74, del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Ai trasgressori saranno irrogate le sanzioni previste dalla legge.

La Polizia Municipale, il personale Ausiliario del Traffico e ogni altro cui spetti sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza  Municipale 25.02.2010

IL SINDACO                                                                                             
Dott. Pietro LONGO