| Orario di apertura degli esercizi commerciali |
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| Lunedì 01 Febbraio 2010 13:53 | |||
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Ordinanza n. 9 Oggetto: Disciplina degli orari del commercio su aree private per l'anno 2010. IL SINDACO Vista la propria precedente ordinanza con la quale veniva disciplinato l'orario delle attività per il commercio su aree private; Considerato che l'art.12 della Legge Regionale n. 5 del 07/05/2008 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (" Nuova disciplina del Commercio" ha modificato l'art.18 relativo alla disciplina degli orari; Ritenuto necessario l'adeguamento dei provvedimenti in materia di orari alle recenti innovazioni legislative; Vista la Legge Regionale n.11del 01.08.2003 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art.12 della Legge Regionale n. 5 del 07.05.2008; Visto il D. Lgs. n.114del 31.03.1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4 comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59"; Visto l'art.50 del D .Lgs.n.267 del 18.08.200-Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali; Sentitele locali associazioni di categoria durante la riunione tenutasi in data 19.01.2010 , ORDINA Art. 1-ORARIO DI APERTURA L'orario di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio può essere liberamente determinato dagli esercenti non superando il limite delle tredici ore giornaliere, comprese tra le ore 7,00 e le ore 22,00. Art. 2-CHIUSURA INFRASETTIMANALE La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa e può essere liberamente scelta dall'esercente, purchè resa nota al pubblico in via preventiva e sempre mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione, ben visibile all'esterno. Art.3-CARTELLO ORARI L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione immediata, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa. Art. 4- DEROGHE
Nel caso di più festività consecutive i negozi e gli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare e rivenditori di gas in bombole, garantiranno l'apertura antimeridiana del secondo giorno festivo. Art. 5-OBBLIGO DI CHIUSURA Ai sensi della L.R. 5/2008, art.12, comma 8 quater- gli esercizi di commercio al dettaglio devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:
Art. 6-DISPOSIZIONI SPECIALI Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. 11/2003, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività:
Art. 7-SANZIONI Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza i trasgressori saranno passibili:
DISPONE
E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia in contrasto con la presente ordinanza. Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Puglia-Sez. di Bari entro 60 giorni e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio. Dalla Residenza Municipale, 26.01.2010 tel. 080 3494352-353-211 fax 080 3481220 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
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