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Ven 03 Set 2010
Orario di apertura degli esercizi commerciali Stampa E-mail
Lunedì 01 Febbraio 2010 13:53

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COMUNE    DI  GIOIA   DEL   COLLE
(Provincia   di   Bari)



CORPO   DI   POLIZIA   MUNICIPALE

Ordinanza n.  9                                                             

Oggetto: Disciplina degli orari del commercio su aree private per l'anno 2010. 

IL SINDACO 

Vista la propria precedente ordinanza con la quale veniva disciplinato l'orario delle attività per il commercio su aree private;

Considerato che l'art.12 della Legge Regionale n. 5 del 07/05/2008 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 (" Nuova disciplina del Commercio" ha modificato l'art.18 relativo alla disciplina degli orari;

Ritenuto necessario l'adeguamento dei provvedimenti in materia di orari alle recenti innovazioni legislative;

Vista la Legge Regionale n.11del 01.08.2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.12 della Legge Regionale n. 5 del 07.05.2008;

Visto il D. Lgs. n.114del 31.03.1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4 comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59";

Visto l'art.50 del D .Lgs.n.267 del 18.08.200-Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

Sentitele locali associazioni di categoria durante la riunione tenutasi in data 19.01.2010 ,                                                                 

ORDINA 

Art. 1-ORARIO DI APERTURA

L'orario di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio può essere liberamente determinato dagli esercenti non superando il limite delle tredici ore giornaliere, comprese tra le ore 7,00 e le ore 22,00.

Art. 2-CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa e può essere liberamente scelta dall'esercente, purchè resa nota al pubblico in via preventiva e sempre mediante cartelli o altri mezzi idonei all'informazione, ben visibile all'esterno.

Art.3-CARTELLO ORARI 

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione immediata, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale facoltativa.

Art. 4- DEROGHE

  1. Nel mese di dicembre è consentita la deroga all'obbligo di chiusura durante le domeniche e le festività infrasettimanale.
  2. Oltre alla suddetta deroga è altresì consentito derogare all'obbligo di chiusura durante un'ulteriore domenica o festività per ogni altro mese dell'anno così come di seguito indicato:
    • La prima domenica di gennaio
    • Domenica 14 febbraio festa di  S. Valentino
    • 14 marzo seconda domenica del mese
    • Lunedì dell'Angelo- 05 aprile (solo settore alimentare e rivenditori di gas in bombole,
    • 11 aprile seconda domenica del mese
    • 23 maggio quarta domenica del mese
    •  6  giugno prima domenica di giugno
    • 4 luglio  prima domenica del mese
    • 15 agosto terza domenica del mese
    • 5 settembre prima  domenica del mese
    • 3 ottobre prima domenica del mese
    • 1° novembre (Ognissanti)

Nel caso di più festività consecutive i negozi e gli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare e rivenditori di gas in bombole, garantiranno l'apertura antimeridiana  del secondo giorno festivo.

Art. 5-OBBLIGO DI CHIUSURA

Ai sensi della L.R. 5/2008, art.12, comma 8 quater- gli esercizi di commercio al dettaglio devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:

  • a) 1° gennaio
  • b) Domenica di Pasqua
  • c) 25 aprile
  • d) 1° maggio
  • e) 2° giugno
  • f) 25 e 26 dicembre (il secondo giorno festivo obbligo di apertura per il settore alimentare e rivenditori di gas in bombole).

Art. 6-DISPOSIZIONI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. 11/2003, le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

  • a) le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite di giornali;le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici,musicassette, videocassette, opere oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche;
  • b) gli esercizi di vendita a basso impatto urbanistico (commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli, commercial dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico,limitatamente ai prodotti e materiale termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine , attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per il giardinaggio,commercio al dettaglio di natanti e accessori

Art. 7-SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza i trasgressori saranno passibili:

  • - delle sanzioni previste dall'art.27 della Legge Regionale n. 11/03 per le violazioni di cui ai precedenti art.1 (ORARIO DI APERTURA), art.4 (DEROGHE) e art. 5 (OBBLIGO DI CHIUSURA) da € 500,00 a € 3000,00 ;
  • - per quanto non previsto dalla succitata normativa le violazioni saranno passibili della sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000. 

DISPONE

  • - la notifica della presente ordinanza al locale Comando Stazione dei Carabinieri ed al locale Comando Polizia Municipale per conoscenza e la necessaria vigilanza;
  • - l'invio di copia della presente ordinanza alla Confcommercio, Confesercenti e CNA di Gioia del Colle per la massima divulgazione agli esercenti commerciali operanti sul territorio Comunale;
  • - la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia in contrasto con la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR  Puglia-Sez. di Bari entro 60 giorni e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio.

 Dalla Residenza Municipale, 26.01.2010                                                                                                      

Sindaco
                   
Dr. Pietro Longo

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