| Tutela del benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e disciplina della convivenza tra l'uomo e l'animale. |
|
|
| Martedì 28 Luglio 2009 08:25 | |||
|
Ordinanza n. 71/17833 Oggetto: Tutela del benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e disciplina della convivenza tra l'uomo e l'animale. IL SINDACO PREMESSO - CHE, con Ordinanza Sindacale n. 151 del 29 maggio 2000, per la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, veniva disciplinata la conduzione dei cani nelle aree pubbliche; - CHE, con Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 si è ritenuto necessario adottare precise disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica dall'aggressività dei cani; VISTI - l'art. 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 08.02.1954, n. 320; - l'art. 1 della legge 14.08.1991 n. 281 <Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo>; - l'art. 1 della L.R. 03.04.1995 n. 12 <Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo>; - la legge 20.07.2004, n. 189 <Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate>; - l'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009 < Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani>; VISTI gli artt. 13,16,18,19 e 20 della Legge 24/11/1981 n° 689; VISTE le disposizioni di cui al capo II del D.P.R. 22/07/1982 n° 571; VISTO l'art. 7 - 7 bis del D.Lgs n° 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; VISTO il regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.01.2004; RICHIAMATI gli artt. 50 - 54 di cui al D.lgs n° 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; SENTITO il parere favorevole del Direttore Area "A" del Servizio Veterinario competente per territorio; DATO ATTO che, l'Amministrazione Comunale sta procedendo ad allestire alcune aree in diverse zone della città, dedicate all'attività motoria dei cani, che saranno indicate con apposita segnaletica, ove, ad eccezione delle razze per le quali siano previste specifiche limitazioni e prescrizioni, potranno essere lasciati liberi, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo, in capo agli accompagnatori medesimi del cane di asportare sempre gli eventuali escrementi prodotti dal proprio animale e di risarcire eventuali danni; ORDINA Raccolta delle deiezioni 1. Nel centro abitato gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti: a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento; b) a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito. 2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni; 3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 75,00. 4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida. Detenzione dei cani all'interno di abitazioni, cortili e/o giardini privati. 1. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnanti; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti. Chiunque viola la disposizione prevista dal presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00 2. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30,00 a euro 90,00. Tutela dell'incolumità pubblica nonché per la tutela degli animali d'affezione A- Obblighi di custodia - 1. I proprietari e i detentori di cani, in base a quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute 3 marzo 2009 e dall'art. 83 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320, hanno l'obbligo di: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salva le aree per cani individuate dal Comune; è ammesso, in genere, per i parchi e i giardini pubblici con più ingressi, il transito a guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il conduttore dovrà garantire la costante presenza dell'animale sul camminamento; è vietato l'accesso ai cani nelle aree giochi per bambini quando a tal fine ciò sia segnalato con appositi cartelli di divieto; b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle Autorita' competenti; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore; f) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive; g) utilizzare la museruola per i cani non condotti al guinzaglio quanto si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; h) utilizzare la museruola e il guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto 2. Gli obblighi di cui al punto 1. non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati come cani guida, e ai cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio. B- Obblighi comportamentali - 1. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani. 2. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività degli animali. 3. E' vietato sottoporre i cani ad interventi chirurgici finalizzati a modificare il loro aspetto esteriore (taglio della coda, taglio delle orecchie) fatta eccezione per i casi in cui l'intervento sia da considerarsi curativo. 4. E' vietato l'impiego di collari elettrici e di qualsiasi altro strumento che possa provocare paura, sofferenza o reazioni di aggressività da parte degli animali. 5. E' vietato detenere cani in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o da poter esaltare la loro aggressività. C- Obblighi per la detenzione di cani a rischio di aggressività - 1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009 ai soggetti di cui all'art. 4 dell'Ordinanza del Ministero della sanità 03.03.2009. 2. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e deve applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. _ I trasgressori di cui a <Obblighi di custodia> saranno puniti con la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, nel caso in cui l'infrazione avvenga nei pubblici esercizi ovvero nei giardini pubblici e da 25 a 250 euro in tutti gli altri casi, fatti salvi ulteriori provvedimenti in materia di Polizia Veterinaria, senza pregiudizio dell'azione penale ove i fatti addebitati costituiscano reato. _ I trasgressori di cui a <Obblighi comportamentali> saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria competente e puniti a norma della legge n. 189/2004. _ I trasgressori di cui a <Obblighi per la detenzione di cani a rischio di aggressività> saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria competente; fatte salve le responsabilità penali, i trasgressori di cui al punto 1. saranno puniti con la sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro con contestuale sequestro amministrativo del cane mentre i trasgressori di cui al punto 2. saranno puniti con la sanzione amministrativa da 300 a 3000 euro. La presente ordinanza è automaticamente adeguata alle successive ordinanze del Ministero della Salute aventi ad oggetto: "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", purchè compatibili, e vige fino ad emanazione di legislazione nazionale sulla materia. E' abrogata l'ordinanza sindacale n. 151 del 29.05.2000. La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia. Dalla Residenza Municipale, lì 27.07.2009 IL SINDACO
|




COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
