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Sab 31 Lug 2010
Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento Stampa E-mail
Venerdì 02 Maggio 2008 18:14

Disciplina comunale degli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento. Rettifica.

 IL SINDACO

Vista la Legge 25/08/1991, n. 287 ed in particolare l’art. 8 della medesima;

Visti altresì il R.D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il Decreto legislativo 13.07.1994 n. 480;

Visto la Legge Reg. 13.12.2004 n° 23 ed il l  Reg. 10.01.2006 n°2;

Rilevata la necessità di procedere a dettare nuove disposizioni in materia di orari dei pubblici esercizi  tendenti a recepire le istanze degli operatori del settore;

Sentite le Associazioni di categoria degli esercenti e dei consumatori, e stesi regolari verbali di riunione  del 13.03.2007 e del 15.03.2007 ;

Ritenuto di dover modificare la propria ordinanza n° 21/4186 del 21.02.2007;  

DISPONE

Per le ragioni indicate in premessa, di disciplinare gli orari di esercizio delle attività dei sottoelencati  esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

ESERCIZI DELLA RISTORAZIONE DI CUI ALLA TIPOLOGIA A) ( art. 5 comma 1 lettera a) della L. 287/91) – ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari ;

ESERCIZI DI TPO B) E D) (art. 5 comma 1 lettere b) e d) della L. 287/91) – bar, caffè – gelaterie – pasticcerie – ed esercizi similari ;

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITUATI PRESSO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI (attività integrative, non oil, di cui all’art. 4 della Legge Reg. n°23/2004), a cui si applicano gli stessi orari di cui ai due punti precedenti;

 Art. 1

Monte orario giornaliero minimo

Gli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, scelgono il proprio orario di apertura e di chiusura, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura che è fissato in cinque ore nel rispetto delle fasce orarie di cui al successivo art. 2;

E’ facoltà dell’esercente, fatto salvo comunque il rispetto del monte orario giornaliero minimo di cui al comma 1, di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. In deroga ai precedenti punti è data la possibilità, per gli esercenti svolgenti attività di ristorazione, di limitare l’apertura agli orari di somministrazione dei pasti sempre nel rispetto delle fasce orarie di cui al successivo art. 2;

E’ consentito altresì, agli esercenti di posticipare l’apertura ed anticipare la chiusura fino ad un massimo di un’ora rispetto all’orario minimo stabilito, nonché di effettuare una chiusura intermedia dell’esercizio dalle ore 14.00 alle ore 16.00, previa comunicazione al pubblico , con avviso esterno indicante l’orario in cui l’esercizio rimarrà chiuso.

Art. 2

Fasce orarie massime di apertura e di chiusura

Le fasce orarie massime di apertura e di chiusura, sono le seguenti:

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia A

APERTURA: (facoltativa) , dalle ore 10,00;

CHIUSURA:

Dal 1 maggio e fino al 30 settembre la chiusura dell’esercizio pubblico dovrà essere effettuata entro le ore 02.00, con successivo sgombero.

Dal 1 ottobre e fino al 30 aprile la chiusura dell’esercizio pubblico dovrà essere effettuata entro le ore 01,00, con successivo sgombero.

Nei giorni prefestivi la chiusura è fissata alle 03,00,  con successivo sgombero  

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia B), D)

APERTURA : (facoltativa), dalle ore 4,00;

CHIUSURA:

Dal 1 maggio e fino al 30 settembre  la chiusura dell’esercizio pubblico dovrà essere effettuata entro le ore 02,00 di tutti i giorni, con successivo sgombero.

Nei giorni prefestivi la chiusura è fissata alle 03,00 , con successivo sgombero.

Dal 1 ottobre al 30 aprile la chiusura dell’esercizio pubblico (ed il conseguente sgombero del locale) dovrà essere effettuata entro le ore 01,00. Nei giorni prefestivi la chiusura è fissata alle 03,00, con successivo sgombero.

Sono fatte comunque salve le vigenti disposizioni, circa il rispetto del monte orario giornaliero minimo.

 Art. 3

Limiti a spettacoli e forme di intrattenimento musicale

I gestori di esercizi di tipo A (ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, birrerie ed esercizi similari) , ed altresì i gestori di esercizi di tipo B e D (bar, caffè , gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari) potranno essere autorizzati, nelle forme di legge, e su espressa richiesta dell’esercente, ad effettuare all’aperto intrattenimenti musicali, dal vivo o mediante apposita strumentazione, e forme di spettacolo  simili, soltanto un giorno a settimana nel centro abitato, e tre volte a settimana fuori del centro abitato,  fino alle ore 24,00.

 Art. 4

Chiusura settimanale

La chiusura settimanale dell’esercizio è facoltativa. La scelta di effettuare o non effettuare la chiusura settimanale, deve essere esercitata all’atto della comunicazione dell’orario di esercizio.

Ogni variazione della chiusura settimanale o della rinuncia alla chiusura settimanale dovrà essere comunicata all’ufficio commercio del Comune almeno 7 giorni prima.

 Art. 5

Deroghe

Non sono consentite protrazioni dell’orario di chiusura salvo che a seguito di apposita ordinanza del Sindaco, e non vi sono limitazioni di orario il 31 dicembre, il 14 e 15 agosto e

durante i festeggiamenti dedicati al Santo Patrono;

in occasione di eventi straordinari a carattere temporaneo, manifestazioni locali, fiere, sagre, e in particolari ricorrenze di carattere popolare e nelle giornate festive a carattere nazionale o patronale, il Sindaco, con apposita ordinanza, può prevedere deroghe all’orario di chiusura degli esercizi;

L’effettuazione delle sopraccitate deroghe non comporta il cambio del cartello orario esposto o di altra forma di comunicazione prescelta. L’orario effettuato in tali ricorrenze deve comunque essere reso noto al pubblico con modalità idonea.

 Art. 6

Scelta dell’orario

Ai titolari delle attività di cui innanzi elencate è fatto obbligo di comunicare preventivamente al Comune in forma scritta, anche a mezzo fax, ai fini della vigilanza, l’orario giornaliero prescelto nonché l’eventuale chiusura settimanale, ed inoltre di

rendere note tali informazioni al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell’esercizio, mediante cartello chiaramente visibile dall’esterno o con altra modalità idonea al conseguimento delle stesse finalità. Tale comunicazione deve pervenire almeno tre giorni prima dell’applicazione dell’orario prescelto.

Nel caso in cui si intendano effettuare, nel corso dell’anno solare, in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, orari diversificati, può essere effettuata un’unica comunicazione, indicando orari e relativi periodi di effettuazione.

E’  fatto obbligo di osservare l’orario reso noto al pubblico con cartello o altro mezzo idoneo.

 Art. 7

Violazioni – Sanzioni

Alle violazioni alla presente ordinanza sono applicate le sanzioni previste dal art. 10 della L. 25 agosto 1991 n. 287 così come modificato dal D.Lgs. 480/94 e dal D.Lgs 381/95.

Nel caso di violazioni delle norme in materia di inquinamento acustico, vengono applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

 Art. 8

Disposizioni finali

Gli esercenti dovranno provvedere all’adeguamento degli orari di apertura e di chiusura ed alla sostituzione del relativo cartello, previa comunicazione al Comune, entro 10 giorni  dalla data di notifica della presente;

Con l’entrata in vigore della presente ordinanza le vigenti ordinanze in materia di   orari di pubblici esercizi si intendono integralmente sostituite dalla presente e decade altresì il valore delle precedenti eventuali deroghe e dei conseguenti provvedimenti emessi ai sensi delle stesse.   

L’inosservanza della presente ordinanza comporterà gli addebiti previsti dalla legge. In particolare il mancato rispetto dell’orario comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui al Decreto legislativo 480/94.

Gli Organi di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene notificata agli interessati, alle Organizzazioni Sindacali di Categoria, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di P.M. e alla Tenenza della Guardia di Finanza.

Il Sindaco

Prof. Vito Mastrovito