| Regolamento per l'istituzione dell'Anagrafe Patrimoniale del Sindaco - Assessori - Consiglieri Comunali |
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| Mercoledì 07 Maggio 2008 12:17 | |
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REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE PATRIMONIALE DEL SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI Approvato con delibera C.C. n. 49 del 13.10.1995 ART. 1 Al fine dell'osservanza del principio della massima trasparenza è istituito presso la Segreteria Generale del Comune l'anagrafe patrimoniale del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali di Gioia del Colle. ART. 2 Entro 3 mesi dalla proclamazione, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali sono tenuti a depositare presso l'Ufficio della Segreteria del Comune: 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposita formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; 2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche; 3) Stato di famiglia Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono. I Consiglieri, gli Assessori e il Sindaco, entro tre mesi dalla cessazione dell'ufficio, sono tenuti a depositare presso la Segreteria del Comune le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma. ART. 3 Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'art. 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma dell'art.2 intervenute nell'anno precedente. ART. 4 Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n. 1 del primo comma del medesimo art. 2 intervenute con l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'art. 2. ART. 5 Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dall'Ufficio di Segreteria del Comune. ART. 6 Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli artt. 2 e 3 la Segreteria Generale diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni. In caso di inosservanza della diffida la Segreteria Generale ne dà notizia al Consiglio Comunale. ART. 7 Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'art. 2. In via transitoria, quanto previsto dal presente regolamento sarà applicato entro 60 giorni dalla delibera di approvazione del medesimo.
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