| Regolamento per la disciplina dei Referendum |
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| Domenica 04 Maggio 2008 17:26 | |||
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(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 18 marzo 2003) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E SEGUENTI DELLO STATUTO COMUNALE ART. 1. DEFINIZIONE 1. Il referendum consultivo sottopone ai cittadini iscritti nelle liste elettorali uno o più quesiti, relativi al medesimo oggetto, fino ad un massimo di sei. In caso di referendum propositivo, e cioè in relazione ad atti da assumere da parte degli organi comunali, ciascun quesito deve consentire la scelta tra due o più alternative. In caso di referendum abrogativo ciascun quesito deve indicare l'atto o gli atti che si vorrebbero abrogare. 2. Il quesito referendario: a) deve riguardare materie di competenza del Consiglio comunale che riguardino la vita amministrativa dei cittadini della comunità e può essere indetto anche d’intesa con altri Comuni interessati; b) deve essere chiaro ed univoco e rispettare i principi di coerenza logica e i limiti imposti dall'ordinamento. c) Non può riguardare: - i provvedimenti resi obbligatori da norme di rango superiore al presente Statuto; - i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze; - i provvedimenti concernenti il personale comunale; - i provvedimenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale; - i provvedimenti concernenti l'applicazione dei tributi e delle tariffe, nonché il complesso delle delibere di bilancio; 3. Il quesito deve essere completato con le seguenti formule: a) in caso di referendum propositivo: “ quale, fra le seguenti proposte, ritenete più idonea per….”, cui deve, parimenti, seguire l’esatta definizione dell’oggetto sul quale viene richiesto il referendum; b) in caso di referendum abrogativo: “ ritenete che debba essere abrogato…..” con la data, il numero ed il tipo e l’oggetto dell’atto o degli atti per il quale il referendum sia stato richiesto. Qualora si richieda il referendum per l’abrogazione parziale, nella formula indicata deve essere inserita anche l’indicazione delle part sulle quali il referendum sia richiesto. ART. 2. PROMOZIONE 1. Ai sensi dell'art. 67 dello Statuto Comunale, il referendum viene indetto qualora ne facciano richiesta non meno di millecinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o quando sia deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei componenti. 2. Ai sensi del citato art.67, comma 4, dello Statuto, l'ammissibilità del referendum è dichiarata dalla Commissione per l'ammissibilità dei referendum. ART. 3. REFERENDUM SU INIZIATIVA DEGLI ELETTORI 1. I cittadini che intendono promuovere un referendum si costituiscono in Comitato, composto da almeno cinquanta elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gioia del Colle. 2. La richiesta di indizione, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, autenticata nelle forme di legge, la data e il luogo di nascita dei membri del Comitato promotore e I' indicazione del rappresentante del Comitato stesso. 3. La richiesta deve contenere in termini esatti i quesiti che si intende sottoporre al referendum, come prescritto dal precedente articolo 1), e deve essere articolata in modo breve e chiaro per determinare la volontà univoca dei votanti. 4. La proposta di referendum è presentata al Sindaco, che, entro 60 giorni dal ricevimento, la sottopone al giudizio della Commissione per l'ammissibilità dei Referendum. ART. 4. REFERENDUM PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE 1. Il referendum può essere promosso direttamente dal Consiglio Comunale, anche su iniziativa dei consiglieri, con le modalità di cui al Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. 2. La proposta di indizione deve contenere I' indicazione del quesito referendario secondo quanto prescritto dal precedente articolo 1) e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 3. La delibera che approva o non approva la proposta di referendum si esprime anche in merito all'ammissibilità o meno della stessa. ART. 5. GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA’ 1.Il giudizio di ammissibilità verte esclusivamente sul rispetto dei criteri di cui all'art. 1). 2. La Commissione per l’ammissibilità dei referendum prevista dall’art. 67 dello Statuto Comunaleviene costituita dal Consiglio Comunale ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; 3.La commissione decide sentito il Sindaco o suo delegato ed il Presidente del Comitato promotore o suo delegato. ART.6 COMMISSIONE PER L’AMMISIBILITA’ DEI REFERENDUM La Commissione per l'ammissibilità dei referendum è composta come segue: - difensore civico - presidente; - segretario generale - componente; - dirigente servizio elettorale - componente; - n. 2 esperti nominati dal Consiglio Comunale. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Comune. ART. 7. RACCOLTA ED AUTENTICA DI FIRME 1. La raccolta delle firme per la proposizione di un referendum di iniziativa popolare, giudicato ammissibile dalla Commissione dei Referendum, viene effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo delle proposte formulate nella richiesta di referendum. 2. I fogli di cui al precedente comma 1) sono preventivamente vidimati dal Segretario Generale e restituiti senza ritardo ai promotori del referendum. 3. L'elettore appone la propria firma sui fogli di cui al comma 1), scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e di residenza. 4. La firma deve essere autenticata secondo le norme di legge. 5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte. ART. 8. CONSEGNA E DEPOSITO DEI PLICHI 1. Dopo la raccolta delle firme, il Comitato promotore provvede alla consegna dei plichi, con le sottoscrizioni raccolte, alla Segreteria generale entro sessanta giorni dalla data di vidimazione dei fogli da parte dell'Ufficio medesimo. 2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte della Segreteria generale, che le trasmette all' Ufficio Elettorale per il prosieguo del procedimento. 3.Il referendum viene indetto dal Sindaco, verificata, a mezzo dell’ufficio elettorale, la validità delle firme raccolte. 4.L’ufficio elettorale verifica se sono state raccolte, con i criteri di cuia all’art.7,un numero di firme pari almeno a millecinquecento e se le stesse sono appartenenti ad elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gioia del Colle. 5.Il Sindaco provvede ad assicurare la pubblicità allo svolgimento del referendum, con manifesti da affiggersi all'albo pretorio e per le vie cittadine almeno trenta giorni prima della consultazione elettorale. 6.La Giunta Comunale stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli, di norma, tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale. ART. 9. PRESENTAZIONE DI PIU’ RICHIESTE Il Sindaco, prima dell'indizione del referendum, verifica che non siano state depositate richieste di referendum sul medesimo oggetto. 2. Qualora, successivamente alla richiesta di referendum, siano presentate altre richieste riguardanti il medesimo oggetto, prima che la Commissione dei Referendum abbia deliberato l’ammissibilità, il Sindaco restituisce le richieste successive ai promotori per un eventuale accordo sulla unificazione e riformulazione dei quesiti. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2), qualora non sia stato raggiunto accordo nei termini accordati al Sindaco per promuovere la delibera di ammissibilità della Commissione dei Referendum, la Commissione stessa in sede di deliberazione di ammissibilità della prima proposta di referendum presentata può procedere d'ufficio alla riformulazione di quesiti congiunti. In tal caso ciascun comitato promotore può dichiarare di rinunciare alla richiesta di referendum. 4. Qualora risultino presentate richieste referendarie su oggetti diversi, le cui procedure possano concludersi entro il 31 dicembre, il Sindaco ha facoltà di procrastinare l'indizione del referendum, al fine di consentire la pronuncia degli elettori eventualmente su più quesiti, nell'unica tornata referendaria annuale. 5. Ove vengano depositate richieste referendarie in numero superiore a sei, il referendum medesimo viene indetto relativamente alle prime sei richieste, dichiarate ammissibili dal Commissione dei Referendum, rinviando le ulteriori richieste alla tornata referendaria successiva con diritto di priorità. ART. 10. SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI 1. Il Sindaco indice con proprio decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica o altro giorno festivo, con esclusione del periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre oltre ill periodo delle festività natalizie e pasquali. 2. Nel corso di un mandato amministrativo non è consentito lo svolgimento di più di due tornate referendarie. I referendum non possono essere indetti nei primi e negli ultimi sei mesi del mandato sindacale, nè svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. 3. L' indizione del referendum sospende l'attività deliberativa degli organi competenti sul medesimo oggetto. 4. Un referendum non può essere indetto sul medesimo argomento nel corso dello stesso mandato amministrativo. ART. 11. SEGGI REFERENDARI 1. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco. 2. Ciascun seggio è composto da un responsabile e da un numero di scrutatori, idonei ad espletare le operazioni di voto, nominati dal Sindaco. I responsabili dei seggi sono nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali o tra gli scritti all'Albo dei Presidenti di Seggio. Gli scrutatori sono sorteggiati attingendo all'albo degli scrutatori presso l'ufficio elettorale, con le stesse modalità previste dalla legge. 3. Il responsabile del seggio assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario, garantendo la tutela della riservatezza e la non identificazione del voto. ART. 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. Il dirigente del servizio elettorale svolge le funzioni di responsabile del procedimento referendario, e sovrintende e coordina tutte le fasi del procedimento medesimo, in collaborazione con i settori interessati. 2. In particolare il responsabile del procedimento: a) si avvale degli altri uffici; b) assegna il personale comunale ai seggi per garantire la regolarità delle operazioni elettorali; c) predispone le misure opportune per garantire la sorveglianza dei seggi, anche a mezzo della Polizia Minicipale. ART. 13. DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI 1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, risultanti dall'ultima revisione o che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno di votazione. 2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale, libero, segreto. 3. Agli aventi diritto al voto, in caso di consultazione referendaria, viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove può essere esercitato il diritto di voto. 4. Il voto è espresso attraverso scheda di carta su cui sono stampati integralmente i quesiti referendari. Nel caso di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso. 5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, sul rettangolo che la contiene. 6. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una sola giornata (domenica o altro giorno festivo), secondo quanto stabilito nell'atto di indizione. 7. Durante la tornata referendaria, il responsabile del seggio cura la custodia delle schede e dei materiali elettorali. A tal fine, il responsabile del procedimento con proprio atto individua la dotazione di ciascun seggio, i luoghi dove possono essere conservati i materiali elettorali, onde garantire la sicurezza e la riservatezza delle schede. 8. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità o attraverso la conoscenza diretta. ART. 14. OPERAZIONI DI SCRUTINIO 1. Il responsabile del procedimento, al termine delle operazioni di voto, accerta il numero dei votanti 2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del seggio e da coloro che abbiano svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi al responsabile del procedimento. 3. I rappresentanti di ciascun comitato promotore possono partecipare alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi. ART. 15. PROCLAMAZIONE DEI RISUL TATI 1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi, il responsabile del procedimento, avvalendosi di almeno due persone dallo stesso individuate, procede alla verifica dei risultati. 2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, di cui uno resta depositato agli atti della Segreteria generale, uno al Sindaco, per la proclamazione dei risultati del referendum, e uno depositato presso I' Ufficio elettorale. 3. Il responsabile del procedimento trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi a operazioni di voto e/o di scrutinio, presentati, prima della proclamazione dei risultati, al medesimo o al responsabile del seggio. 4. Il Sindaco giudica sulla fondatezza e sulla rilevanza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del parere del responsabile del procedimento referendario e proclama il risultato della consultazione. 5. Il Referendum è valido quando partecipa il cinquanta per cento più uno degli elettori aventi diritto al voto. 6. Il Sindaco entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati informa il Consiglio Comunale che provvede all’adozione degli atti conseguenziali.
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