| Regolamento per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione |
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| Domenica 04 Maggio 2008 17:17 | |||
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ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Regolamento per l'affidamento di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione Art.l - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni al Comune di Gioia del Colle sempreché le caratteristiche dell'incarico non rientrino in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi. 2. L'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione. 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione nonché per il ricorso alle funzioni notarili. 4. Rimane fermo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti per l'affidamento di incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici, per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché per le attività di comitati e organi collegiali comunque denominati. Art. 2 Condizioni di ammissibilità 1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali il Comune si awale prioritariamente del personale dipendente assegnato alle strutture organizzative; gli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono essere affidati per il conseguimento di obiettivi complessi o qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni: a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione; b) impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo; c) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne. Art. 3 - Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza 1. Gli incarichi di studio e di ricerca hanno ad oggetto l'effettuazione di analisi, di indagini conoscitive, di approfondimento o di verifica nonché l'acquisizione di informazioni e di dati. 2. Gli incarichi di consulenza sono affidati per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici all'amministrazione. Art. 4 -Soggetti affidatari 1. Gli incarichi di cui all'articolo precedente possono essere affidati a: a) università o loro strutture organizzative anche interne; b) società, enti e altri istituti a partecipazione pubblica; c) società, fondazioni e persone giuridiche private; d) professionisti, anche associati, nonché a soggetti cui sia notoriamente riconosciuta una specifica esperienza o competenza anche nell'ambito di professioni non regolamentate; e) docenti universitari; 2. Nel caso di affidamento di incarichi ai soggetti di cui al comma l, lettera d), che operano in forma associata, deve essere in ogni caso individuato il responsabile dello svolgimento dell'incarico secondo quanto definito dal contratto. 3. E' vietato l'affidamento di incarichi a proprio personale dipendente salvo che l'affidamento degli stessi sia previsto dalla vigente legislazione o dai contratti collettivi di lavoro di riferimento del personale. Art. 5 - Provvedimento di autorizzazione a contrarre 1. Per l'affidamento degli incarichi ai soggetti previsti dall'articolo 4, comma l, l'amministrazione acquisisce: a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; b) la documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, se necessaria; c) l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7; d) la proposta di corrispettivo. 2. Per i soggetti previsti dall'articolo 4, comma l, lettere a), b), non è richiesta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 3. Il provvedimento che autorizza l'affidamento dell'incarico contiene: a) la motivazione dell'ammissibilità dello stesso; b) la motivazione della scelta del contraente; c) i dati anagrafici e fiscali del contraente; d) l'oggetto, le modalità e il termine di espletamento dell'incarico nonché le modalità di presentazione dell'attività svolta; e) il corrispettivo e il relativo impegno di spesa con l'indicazione delle modalità di pagamento; f) lo schema del contratto comprensivo tra l'altro della clausola penale prevista dall'articolo 1382 del codice civile per eventuali inadempimenti e ritardi nella prestazione, della facoltà di recesso per l'amministrazione prevista dall'articolo 2237 del codice civile e dell'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per la stipulazione dei contratti è fatto sa,lvo il ricorso allo scambio di corrispondenza nei casi di previsione di un compenso non superiore a €. 10.000; g) eventuali ulteriori clausole di salvaguardia a favore dell'amministrazione tra cui, qualora necessario in ragione dell'incarico, l'impegno a non divulgare notizie apprese dall'amministrazione e la facoltà di accesso agli uffici per la consultazione di documentazione, anche attraverso l'utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, basidati e risorse hardware e software dell'amministrazione. 4. I contratti rivenienti dagli incarichi affidati ai sensi del presente regolamento diventano efficaci ed hanno decorrenza dalla data di pubblicazione del nominativo del soggetto designato, dell'oggetto dell'incarico e del compenso stabilito sul sito istituzionale del Comune. Art. 6 - Limite annuo di della spesa per gli incarichi 1. La Giunta stabilisce annualmente, con propria deliberazione, il tetto massimo della spesa per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento, tenendo conto dei limiti fissati annualmente dalla legge finanziaria per gli enti locali. 2. La deliberazione di cui al comma predente è inviata alla sezione regionale della Corte dei, conti entro trenta giorni dalla sua adozione. Art. 7 - Incompatibilità, divieto di cumulo e durata 1. Gli incarichi previsti dall'articolo 5 non possono essere affidati: a) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione; b) a parenti o affini entro il terzo grado di membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale e del dirigente competente ad affidare l'incarico; c) a componenti di comitati e organismi collegiali comunque denominati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei compiti dei medesimi comitati e organismi. 2. E' fatto divieto all'amministrazione di conferire più incarichi allo stesso soggetto nel medesimo periodo, fatti salvi i casi stabiliti dalla Giunta comunale in relazione alle tipologie e caratteristiche degli incarichi e all'importo complessivo, comunque non superabile, riferito agli stessi. 3. Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il prowedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivata mente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta. Art. 8 - Corrispettivi e rimborsi 1. Per gli incarichi di cui all'articolo 4, qualora sia possibile prendere a riferimento le tariffe professionali, si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali e, laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valore, si applica la tariffa minima; in caso contrario il compenso è motivatamente determinato nel prowedimento di affidamento dell'incarico. 2. In relazione all'incarico può essere previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Con deliberazione della Giunta comunale sono formulati criteri e limiti per il riconoscimento delle suddette spese. L'atto di affidamento può disporre che il compenso venga corrisposto in modo frazionato a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico. 3. Le modalità di pagamento dei corrispettivi sono stabilite dal contratto. 4. Ai fini del contenimento della spesa la Giunta può definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità di conferimento degli incarichi previsti dal presente regolamento. Art. 9 - Elenco degli incarichi 1. E' istituito l'elenco degli incarichi previsti dal presente regolamento, nel quale sono indicati l'oggetto dell'incarico, il soggetto incaricato, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato. 2. La Giunta individua la struttura competente alla tenuta dell'elenco e ne stabilisce le modalità e le forme di pubblicizzazione, privilegiando forme di accessibilità tramite strumenti informatici . Art. 10 - Incarichi di collaborazione 1. Ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario, possono essere motivata mente affidati incarichi di collaborazione a soggetti esterni, purché in possesso di laurea magistrale o del titolo equivalente, nel rispetto comunque delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro. 2. Per l'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 trovano applicazione in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli S, 6 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 7. 3. Il corrispettivo è rapportato al trattamento economico fondamentale lordo del personale in servizio presso l'amministrazione di professionalità equiparabile e comunque non superiore a quello previsto per la categoria D del contratto collettivo del com parto delle autonomie locali. Art. 11 - Abrogazione di norme incompatibili 1. Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia, tutte quelle i in contrasto con il presente regolamento ed in particolare l'art. 29 del Regolamento organico del personale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 25 febbraio 1998. Art. 12 - Disposizioni finali 1. Il presente regolamento costituisce parte dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi in conformità alle norme dello Statuto comunale. 2. Dopo il conseguimento dell'esecutività della deliberazione di adozione del presente regolamento lo stesso è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del predetto periodo di pubblicazione.
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