| Regolamento di Polizia Cimiteriale |
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| Domenica 04 Maggio 2008 16:24 | |||
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REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE Approvato con delibera C.C. n. 55 del 5/6/1997 Modificato con delibera C.C. n. 18 del 5/3/1998 Modificato con delibera C.C. n. 42 del 29/6/1998 Modificato con delibera C.C. n. 11 del 23/2/2000 Titolo I Capo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934, al DPR 10.9.1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale , relativi alla polizia cimiteriale, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Art. 2 Competenze 1. Le funzioni di polizia cimiteriale di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. 2. I servizi inerenti la polizia cimiteriale vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della L. 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL. 3. In caso di gestione in economia le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia cimiteriale sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all’art.51 della L. 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per i servizi di polizia cimiteriale gestiti nelle altre forme di cui agli artt.22, 23 e 25 della L. 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione. Art. 3 Responsabilità 1. Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. 2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente. Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabile esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1; d) l’uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne; e) il trasporto funebre nell’ambito del Comune, quando non vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14; f) l’inumazione in campo comune; g) la cremazione; h) la deposizione delle ossa in ossario comune; i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; l) il feretro per salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed Istituzioni che ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10. 3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato “A” al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale. 4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art.32, 2° comma, lettera g) della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l’onere per l’amministrazione comunale. Art. 5 Atti a disposizione del pubblico. Presso gli uffici dei servizi di polizia cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art.52 del DPR. 285 del 10.9.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. 2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell’ufficio comunale o nel cimitero : a) l’orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero); b) copia del presente Regolamento; c) l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno; d) l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo; e) l’elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241. Capo II Depositi di osservazione e obitori Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori 1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all’obitorio in locali idonei nell’ambito del cimitero. 2. L’ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l’intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persone accidentata o, infine, dall’autorità giudiziaria. 3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. 4. Le salme di persone morte di malattia infettive - diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate. 5. il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica della ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’art.100 del DPR 13.2.1964, n. 185. 6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di persone con tale funzione. 7. Il deposito di osservazione e l’obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di 4 posti salma refrigerati, a cui se ne aggiungono altri 2 isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffusive. Capo III Feretri Art. 7 Deposito della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9. 2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell’elenco pubblico dal Ministro della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Art. 8 Verifica e chiusura feretri 1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. 2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o personale tecnico all’uopo incaricato, vigila e controlla l’applicazione della norma di cui all’art.9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa. 3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonchè l’identificazione del cadavere. Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione : -il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.); - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3; -la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art.75 del DPR 10.9.1990, n. 285; -i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 67, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate; b) per tumulazione : -la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di legno preferibilmente esterna, l’altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all’art.30 del DPR 10/9/1990, n.285 ; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all’estero o dall’estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: -si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27,28 e 29 del DPR. 10.9.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall’estero; d ) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km: - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell’art.30, punto 5, del DPR 10.9.1990, n. 285; e) cremazione: -la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso; - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso; -la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso. 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3. se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore inferiore a mm 0,660. 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. 5. Nella inumazione l’impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art.75 del DPR 10.9.1990, n. 285. 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l’indicazione della ditta costruttrice. 7. E’ consentita l’applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Art. 10 Fornitura gratuita di feretri 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all’art.9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Art. 11 Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. 3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento. Capo IV Trasporti Funebri Art. 12 Modalità del trasporto e percorso 1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco. 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art.27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. 5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. 6. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità. Art. 13 Trasporti Funebri Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all’art.20 del DPR 10/9/1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell’art.19/2 del citato DPR 10/10/1990, n. 285. Art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento 1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti: a) a pagamento, secondo la tariffa stabilità dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro, diverso da quello fornito ai sensi dell’art.10, la sosta lungo il percorso; b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso. 2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria. 3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all’obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune. Art. 15 Orario dei trasporti 1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente Regolamento nonché i percorsi consentiti. 2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale fisserà di norma l’ora dei funerali secondo l’ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell’ora del decesso, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. 3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell’ora fissata. 4. Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore. 5. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino. Art. 16 Norme generali per i trasporti 1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all’art.32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata. 2. Il feretro è preso in consegna dall’incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L’incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l’altra al Responsabile del Servizio di Polizia Cimiteriale. 4. Il trasporto da Comune a comune o da stato a stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre. Art. 17 Riti religiosi 1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all’art.8 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all’ordinaria cerimonia religiosa. Art. 18 Trasferimenti di salme senza funerale 1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall’esterno. 2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l’inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dall’ora fissata. 3. Nelle stesse circostanze il Sindaco sentito il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, può anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. 4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l’esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa. 5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al primo comma. Art. 19 Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. 2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all’art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione. 3. E’ consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. 4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione. Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l’indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all’art.8. 4. Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell’art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. 6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. 7. Per i morti di malattie infettive - diffusive l’autorizzazione al trasporto, è data dal Sindaco osservate le norme di cui all’art.25/1 e 25/2 del DPR 285/90. Art.21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Il trasporto di salme nell’ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. Art. 22 Trasporti all’estero o dall’estero 1. Il trasporto di salme per ed altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937,approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art.27 del DPR. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all’art.25 del Regolamento precitato. Art. 23 Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. 2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l’autorità di cui agli artt.27,28 e 29 del DPR 285/90. 3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti immortali assimilabili. 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore ai mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento. 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.45. Art. 24 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio 1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. 2. L’idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio. 3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del servizio di polizia cimiteriale. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa. Titolo H Cimiteri Capo I Cimitero Art. 25 Elenco cimiteri 1. Ai sensi dell’art.337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri : I) Monumentale II) Nuovo cimitero in ampliamento Art. 26 Disposizioni generali - Vigilanza 1. E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990, n. 285. 2. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.22,23 e 25 della Legge 8/6/1990, n.14 e successive modificazioni ed integrazioni.. 4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero. 5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del DPR 10/9/1990, n.285. 6. Il Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Art. 27 Reparti speciali nel cimitero 1. Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti. 3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. 4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali 1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. 2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate. 3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art.27, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi. Capo II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale Art. 29 Disposizioni generali 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. 2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine d’impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990, N. 285. 3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell’art.90 e seguenti del DPR 10/9/1990, n.285. 4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt.76 e 91 del DPR 10/9/1990, n.285 e dal successivo art. 30. Art. 30 Piano regolatore cimiteriale 1. Entro (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni. 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL. Si applica l’art.50 della legge 8/6/1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia cimiteriale dovrà tenere conto: a) dell’andamento medio della mortalità nell’area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni ; c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre ; d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati ; e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevede particolari norme per la conservazione ed il restauro 4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: - a) campi di inumazione comune; - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private; - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività ; - d) tumulazioni individuali (loculi); - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi; - f) cellette ossario; - g) nicchie cinerarie; - h) ossario comune; - i) cinerario comune. 5. Nella delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all’art.54 del DPR 10/9/1990, n.285. 6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito. 7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono accedere le seguenti: a) superficie dell’area: cm.... per cm..... b) distanza dai viali: cm......su ogni lato c) superficie coperta: rapporto di.....su 100 d) altezza fuori del piano campagna: cm..... Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto. Capo III Inumazione e tumulazione Art.31 Inumazione 1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione. Art. 32 Cippo 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3°comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. 2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l’indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. 3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l’installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.... dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. 4. L’installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR 10/9/1990, n.285. Art.33 Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali. 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento. 3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro. Fermo restando che le stesse non potranno mai essere inferiori a mt. 0,70 in altezza e mt. 0,75 in larghezza, per quanto attiene la lunghezza, se non sarà possibile osservare la costante lunghezza di mt. 2,25 per realizzare un parallelepipedo, potranno essere osservate misure differenti non inferiori mediamente a mt. 2,00 per le edicole funerarie ad angolo retto (a forma di L). Per la costruzione dei manufatti è possibile utilizzare anche materiale precompresso. 4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt.76 e 77 del DPR 10/9/1990, n.285. Art.34 Deposito provvisorio 1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto, in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. 2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato; 3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l’ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. 4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita dalla tariffa. 5. Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. 6. E’ consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. Capo IV Esumazioni ed estumulazioni Art. 35 Esumazioni ordinarie 1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’art.82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco. 2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto. 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. 4. E’ compito dell’incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia cimiteriale, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. Art. 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 1. E’ compito del Responsabile del servizio di polizia cimiteriale, autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. 2. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia cimiteriale curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria. 3. L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’albo cimiteriale con congruo anticipo. Art.37 Esumazione straordinaria 1. L’esumazione straordinaria delle salme inumate può essere seguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art.84 del DPR 10/9/1990, n.285. 3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall’autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell’elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità. 4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l’esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. 5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell’autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato. Art.38 Estumulazioni 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni. 3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: n a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni; n su ordine dell’autorità giudiziaria. 4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia cimiteriale cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell’anno successivo. Tale elenco sarà esposto all’albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l’anno successivo. (Copia di esso sarà inoltrata alle circoscrizioni interessate per l’affissione nei luoghi da loro ritenuti idonei, opzione aggiuntiva). 5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. 6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’art.39 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune. 7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco. 8. A richiesta degli interessati all’atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. 9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Art. 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento 1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. 3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall’autorità giudiziaria, si applica l’art.106 del R.D. 23/12/1865, n.2701 e successive modificazioni. Art. 40 Raccolta delle ossa 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. Art. 41 Oggetti da recuperare 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’ufficio di polizia cimiteriale. 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali riinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Art. 42 Disponibilità dei materiali 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell’asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. 2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. 3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. 4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. 5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. 6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero o, all’esterno, in altro luogo idoneo. Capo V Cremazione Art. 43 Crematorio Il Comune di Gioia del Colle per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino. Art. 44 Modalità per il rilascio della autorizzazione della cremazione 1. L’autorizzazione di cui all’art.79 - 1°comma - del DPR 10/9/1990, n.285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate. 2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall’ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni. Art. 45 Urne cinerarie 1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, che viene sigillata. L’urna deve essere di materiale resistente. 2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all’esterno l’indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. 3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. 4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all’art.79/3 del DPR 10/9/1990, n.285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l’approvazione preventiva delle tariffe per l’uso dei colombari. 5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. Capo VI Polizia dei cimiteri Art. 46 Orario 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. 2. L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario. 3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi. 4. L’avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta. Art. 47 Disciplina dell’ingresso 1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrata che a piedi. 2. E’ vietato l’ingresso: a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali; b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell’ingresso; c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; d) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua; e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti. 3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco. Art. 48 Divieti speciali 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie: a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce; b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; c) introdurre oggetti irriverenti; d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi; e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli; f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione; g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri; h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari; i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati; l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari; m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso; n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio di polizia cimiteriale; o) qualsiasi attività commerciale; 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati. 3) Chiunque tenesse, nell’interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità giudiziaria. Art. 49 Riti funebri 1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia cimiteriale. Art. 50 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni 1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia cimiteriale in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali. 2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia cimiteriale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere. 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. 4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. 5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. 6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell’art.86. 7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l’impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. Art.51 Fiori e piante ornamentali 1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia cimiteriale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. 2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Art. 52 Materiali ornamentali 1. Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. 2. Il Responsabile dei servizi di polizia cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc...che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. 3. I provvedimenti d’ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. 4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all’art.42 in quanto applicabili. Titolo III Concessioni Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture Art.53 Sepolture private 1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all’art.30, l’uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. 2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. 3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese dei privati od Enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.); b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.). 5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all’apposito tariffario. 6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che essi siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni. 7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell’art.53 legge 8/6/1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia cimiteriale, (cui è affidata l’istruttoria dell’atto). 8. Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. 9. Ogni concessione del diritto d’uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l’individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l’esercizio del diritto d’uso. In particolare, l’atto di concessione deve indicare: n la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili: n la durata; n la / e persona / e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari /ie; n le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare); n l’eventuale restrizione od ampliamento del diritto d’uso in riferimento all’avvenuta corresponsione della tariffa prevista; n gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. Art.54 Durata delle concessioni 1. Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell’art.92 del DPR 10/9/1990, n.285. 2. La durata è fissata : a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; b) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie / mensole cinerarie individuali; c) in 60 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali. 3. A richiesta degli interessati e consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. 4. Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune. Art.55 Modalità di concessione 1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell’art.53 può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne. 2. L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. 3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal precedente Regolamento. 4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma a favore di quel richiedente di età superiore ai 50 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superiore del defunto. 5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b) dell’art.53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. 6. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. 7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l’approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati all’atto della presentazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Art. 56 Uso delle sepolture private 1. Salvo quanto già previsto dall’art.54 il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all’ente concessionario (corporazione, istituto, ecc....), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione. 2. Al fini dell’applicazione sia del 1° che 2° comma dell’art.93 del DPR 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6°grado. 3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione. 4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968, n.15 da presentare al servizio di polizia cimiteriale che, qualora ricadono gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. 5. I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al 4° comma. 6. L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968, n.15 del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia cimiteriale almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione. 7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti. 8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 9. La concessione segue, comunque, la successione legittima o testamentaria. 10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero. Art.57 Manutenzione, canone annuo, affrancazione 1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. 2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l’apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione. 3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: n le parti decorative costruite o installate dai concessionari; n gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; n l’ordinaria pulizia; n gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti. 4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione; 5. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiesta di richiedere l’affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare. Art.58 Costruzione dell’opera - Termini 1. Le concessioni in uso per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell’art.53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all’art.69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione pena la decadenza. 2. Qualora l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, in termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi. Capo II Subentri, rinunce Art.59 subentri rapporti interni 1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune. 2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell’art.56 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia cimiteriale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. 3. L’aggiornamento dell’intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell’art.56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d’ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l’aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario. 4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione previa formale diffida il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza. 5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell’art.56 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. 6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall’ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione. Il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione. Art. 60 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede in tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari 1 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione 2 x “N” superiore a 6 mesi di residua durata. 2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Art.61 Rinuncia a concessione di aree libere 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando: a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; b) l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. 2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma: n per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; n per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune. 2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Art.62 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell’art.54 salvo i casi di decadenza, quando: a) Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa; b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. 2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all’eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma: n per concessioni perpetue della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata; n per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia. 3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell’ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia cimiteriale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Art.63 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell’art.53, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. 2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma : n per concessione della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata ; n per concessione perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell’ufficio tecnico comunale,di intesa con il servizio di polizia cimiteriale. 3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell’art.62. 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Capo III Revoca, decadenza, estinzione Art.64 Revoca 1. Salvo quanto previsto dall’art.93, secondo comma, del DPR 10/9/1990, n.285, è facoltà dell’Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. 2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicata dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. 3. Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. Art.65 Decadenza 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione; b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura, previsto all’art.55, penultimo comma; d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all’art.58 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati; e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall’art. f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione. 2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia cimiteriale. Art.66 Provvedimenti conseguenti la decadenza 1. Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco disporrà, se del caso la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. 2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. Art.67 Estinzione 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ai sensi del precedente art.56, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art.98 del DPR 10/9/1990, n.285. 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune. Titolo IV Lavori privati nei cimiteri - imprese di pompe funebri Capo I Imprese e lavori privati Art.68 Accesso al cimitero 1. Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. 2. Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competenza categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare. 3. L’autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune. 4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio di polizia cimiteriale. 5. E’ tassativamente vietato all’impresa svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. 6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt.49 e 50 in quanto compatibili. Art.69 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri 1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/9/1990, n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento. 2. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa, oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa. 4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepoltura a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell’area ed il coefficiente 3,50. 5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero. 6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. 7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia cimteriale. 8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d’opera, deve essere approvata a norma del primo comma. 9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. 10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l’opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l’autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia cimiteriale. 11. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari. Art.70 Responsabilità - Deposito cauzionale 1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono stati affidati i lavori. 2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all’articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all’art.68, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. 3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l’importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l’esecuzione delle opere stesse. Art. 71 Recinzione aree - Materiali di scavo 1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. 2. E’ vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia cimteriale. 3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia cimiteriale, secondo l’orario e l’itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. Art.72 Introduzione e deposito di materiali 1. E’ permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia cimiteriale La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario. 2. E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. 3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio. 4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc... Art.73 Orario di lavoro 1. L’orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del servizio di polizia cimiteriale. 2. E’ vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia cimiteriale. Art.74 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti 1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l’introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali. 2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente. Art.75 Vigilanza 1. Il Responsabile dei servizi di polizia cimiteriale vigila e controlla a che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge. 2. L’ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all’ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt.68 e 70. Art.76 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri 1. Il personale dei cimiteri è tenuto all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. 2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto: a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico; b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo; c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza 3. .Al personale suddetto è vietato : a) eseguire, all’interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all’interno dell’orario di lavoro, sia al di fuori di esso; b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte; c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale; d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento ; e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri. 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare. 5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l’attività svolta. Capo II Imprese pompe funebri Art.77 Funzioni - Licenza 1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono: n svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto; n fornire feretri e gli accessori relativi ; n occuparsi della salma; n effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni. 2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all’art.115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari. Art.78 Divieti 1. E’ fatto divieto alle imprese: a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all’interno dei luoghi di cura e di degenza ; b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni ; c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari e per altro motivo privato ; d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività. Titolo V Disposizioni varie e finali Capo I Disposizioni varie Art.79 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti 1. All’interno del cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta “degli uomini illustri” ove il Sindaco potrà disporre per l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità. 2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l’Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di “cittadini benemeriti”. Art.80 Mappa 1. Presso il servizio di polizia cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici. 2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. 3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale. Art.81 Annotazioni in mappa 1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale. 2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a) generalità del defunto o dei defunti; b) il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento; c) la struttura schematica della sepoltura con l’indicazione della collocazione delle salme (opzionale); d) le generalità del concessionario o dei concessionari; e) gli estremi del titolo costitutivo; f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione; g) la natura e la durata della concessione; h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione; i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneridella sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione. Art.82 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali 1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del DPR 10/9/1990, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici. 2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d’ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto. 3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all’aggiornamento delle mappe cimiteriali. Art.83 Schedario dei defunti 1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l’anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici. 2. Il servizio di polizia cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all’art.81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. 3. In ogni scheda saranno riportati: a) le generalità del defunto; b) il numero della sepoltura, di cui all’ultimo comma dell’art.79. Art.84 Scadenzario delle concessioni 1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. 2. Il Responsabile del servizio di polizia cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l’elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza. Capo II Norme transitorie disposizioni finali Art.85 Efficacia delle disposizioni del Regolamento 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. 2. Tuttavia, chiunque, ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento. 3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all’interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi. 4. Le disposizioni di cui all’art.57 hanno decorrenza a partire da un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento. 5. Gli adempimenti di cui all’art.59, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. 6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di polizia cimiteriale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente. Art.86 Cautele 1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l’applicazione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s’intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. 2. In caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne consegue. 3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato. Art.87 (*) Dirigente responsabile del servizio di polizia cimiteriale 1. Ai sensi dell’art.51 - 3° comma - della legge 8/6/1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta al Dirigente Responsabile del servizio di polizia cimiteriale l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso. 2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente Responsabile del servizio di polizia cimiteriale su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.32 della legge 8/6/1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni. (*) Il presente articolo è da inserire nei Regolamenti dei Comuni che abbiano individuato come Responsabile del servizio di polizia cimiteriale un Dirigente. Art.88 Concessioni pregresse 1. Salvo quanto previsto dall’art.85 le concessioni assegnate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso. Art.89 Sepolture private a tumulazione pregresse. Mutamento del rapporto concessorio 1. Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto "dell’immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione. Art.90 Rimesse di carri funebri Norma transitoria 1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall’art.21 del DPR 10/9/1990, n.285, e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 91 Norma transitoria La durata di concessione dei loculi è stabilità dall'art. 54, 2° comma, lett. c) in anni 60 verrà applicata per le istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
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