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Sab 31 Lug 2010
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale Stampa E-mail
Venerdì 09 Maggio 2008 11:29

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.48 del 20.11.2001

Modificato con delibera  di Consiglio Comunale n. 71 del 22.10.2002.

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO 1°

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

 1-      Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

 2-      I Consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa;

3-      I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

 4-      Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi dopo la pubblicazione dei comizi elettorali all'adozione degli atti urgenti ed inderogabili.

 5- L'inserimento all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto   esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.

 CAPO 2°

CONVOCAZIONE

 ART. 2 SESSIONI

 1- Il Consiglio Comunale si riunisce di norma una volta al mese.

 2- Si riunisce ogni qual volta lo richieda un quinto dei Consiglieri in carica o il Sindaco. In tali casi la riunione dovrà avvenire entro 20 giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

 3- Sono sessioni ordinarie quelle in cui il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione, il conto consuntivo e l'assestamento, nonchè la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Le altre riunioni sono straordinarie o urgenti.

 ART. 3 - MODALITA' DELLA CONVOCAZIONE

 1- La convocazione e la data del Consiglio sono decisi dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi dal consigliere anziano.

 2- In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio il Prefetto diffida il Presidente ad effettuare la convocazione e in caso di perdurante inerzia, dispone direttamente la convocazione.

 3- La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti, da notificarsi a domicilio. Nel caso in cui il Consigliere risiede in altro Comune o dimori anche temporaneamente fuori del centro abitato è tenuto a comunicare alla Segreteria Generale del Comune il domicilio ed il recapito presso cui gli avvisi possono essere consegnati.

 4- La notifica deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

 5- L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza nelle sessioni ordinarie e almeno tre giorni liberi prima nelle riunioni straordinarie; nei casi di urgenza l'avviso può essere consegnato ventiquattro ore prima , ma il Consiglio, a maggioranza, ha facoltà di differire al giorno seguente ogni deliberazione a riguardo.

 6- Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

 7- L'elenco degli argomenti da trattarsi deve essere pubblicato, a cura del Segretario Generale, all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la prima adunanza.

  8- Della convocazione è, altresì, data  ampia informazione alla cittadinanza, anche mediante manifesto che deve essere affisso almeno due giorni prima della riunione del Consiglio. Copia dell’avviso di convocazione con l’elenco degli argomenti viene inviata al Prefetto.

 ART. 4 - LUOGO DELLE RIUNIONI

 1- Le riunioni del Consiglio Comunale si effettuano nell'apposita sala della sede comunale.

 2- Ove, per particolari motivi, ivi compresa l'esigenza di assicurare la massima pubblicità alle adunanze   consiliari, sia necessaria la scelta di un differente luogo.

Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria fuori dalla propria sede per decisione del Presidente del Consiglio o quando lo richieda la maggioranza dei consiglieri.

 ART. 5 - PRESIDENZA

 1- Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi dal consigliere anziano.

 ART. 6 - LEGALITA' DELL'ADUNANZA

 1- All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente fa procedere all'appello nominale.

 2- Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente dispone che si proceda ad un secondo ed eventualmente un terzo appello, a distanza di mezz'ora uno dall'altro.

 3- In nessun caso l'apertura della adunanza può essere protratta di oltre un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione.

 4- Adempiute le formalità di cui sopra, se il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente ne fa dare atto nel verbale.

 ART. 7 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE

 1- Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei componenti del Consiglio Comunale (Sindaco + Consiglieri Comunali assegnati), salvo i casi per i quali la legge e lo Statuto preveda una diversa maggioranza; però nella seconda convocazione, che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Gli Assessori non concorrono alla determinazione del numero legale e partecipano alla seduta senza diritto di voto.

 ART. 8 - SEDUTE IN SECONDA CONVOCAZIONE 

1- Quando, in seguito alla convocazione del Consiglio, non possa farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale, il Segretario Generale precisa ciò a verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, i nomi degli assenti giustificati e i nomi degli assenti ingiustificati.

 2- E' seduta di seconda convocazione per ogni argomento iscritto all’ordine del giorno, quella che succede ad una precedente che non inizia per mancanza del numero legale o il cui numero legale sia venuto meno nel corso dei lavori.

 3- Gli argomenti per cui la legge richiede un numero speciale di presenti o di voti favorevoli non possono trattarsi in seduta di seconda convocazione, salvo che ad essa intervenga il particolare numero di Consiglieri prescritto per l'argomento trattato.

 ART. 9 - COMPUTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE

 1- I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

 2- I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

 3- I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

 ART. 10 - ORDINE DEL GIORNO

 1- L'ordine del giorno è fissato dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo e il Sindaco.

 2- Le materie sono trattate in ordine di presentazione. Quando i Consiglieri Comunali esercitano il diritto di iniziativa a termini dell'art. 39 - 2° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 al fine di promuovere un provvedimento formale da parte del Consiglio Comunale, la richiesta deve essere corredata dalla relativa proposta da assoggettare ai pareri di rito.

 ART. 11 - DEPOSITO DEGLI ATTI

 1- Gli atti, predisposti con proposta di deliberazione, motivata in fatto e in diritto, munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  e successive modifiche, relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio, devono, di norma, essere depositati presso la Segreteria Generale lo stesso giorno in cui viene diramato l’avviso di convocazione del Consiglio. L’argomento privo di documentazione non va trattato.

 2- Le proposte di deliberazione che comportano spese devono, inoltre, contenere l'attestazione della relativa copertura di spesa da parte del responsabile del servizio competente nonché il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario. In caso contrario l’argomento non potrà essere messo in discussione.

 CAPO III°

DISCIPLINA DELLA SEDUTA

 ART. 12 – COMPITI DEL PRESIDENTE

1- Al Presidente spetta mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni.

2-  Il Presidente dirige e regola la discussione, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

3-      A tal fine egli ha la facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione; ha pure facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

4-      Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

ART. 13 - DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

 1- Il Presidente può richiamare all'argomento in discussione l'oratore che se ne discostasse.

 2- Se un Consigliere turba l'ordine e pronuncia parole offensive o sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine nominandolo.

 3- In casi di eccezionale gravità è  facoltà del Presidente di sospendere la discussione o la seduta, per un dato tempo e non oltre due ore, o di scioglierla.

 4- Il Presidente dovrà in tal caso riconvocare il Consiglio non oltre il termine di dieci giorni.

 ART. 14 - DIRITTO DI ACCESSO NELLA SALA CONSILIARE

 1-      Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio, oltre al Segretario Generale, al Vice Segretario, ai Dirigenti, agli Impiegati ed agli uscieri addetti al servizio, potrà a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari, o di esterni appositamente invitati.

2-      I rappresentanti della stampa, opportunamente accreditati e autorizzati dal Presidente del Consiglio, hanno diritto di accesso nella Sala Consiliare.

 ART. 15 - DISCIPLINA DEL PUBBLICO

 1- Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio, lavori tenendo un contegno corretto ed astenersi da qualsiasi manifestazione che possa turbare lo svolgimento dei e la serenità del dibattito.

 2- Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordini.

 3- Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l'aula.

 4-  Chi sia stato espulso non sarà riammesso nell'aula per tutta la durata della seduta.

 ART. 16 - ORDINE DEL CONSIGLIO COMUNALE E ORGANI DI POLIZIA NELL' AULA

 1- I poteri necessari per garantire l ' ordine del Consiglio Comunale nell‘aula spettano al Consiglio e sono esercitati in suo nome dal Presidente.

 2- Per il servizio di polizia della parte dell'aula riservata al pubblico i poteri spettano al Presidente che li esercita valendosi discrezionalmente dell'assistenza del Comandante o degli ufficiali del Corpo dei Vigili Urbani, i quali impartiscono agli agenti di servizio in aula gli ordini necessari.

 3- La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

 ART. 17 - TUMULTI  NELL' AULA

 1- Qualora sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta per un dato tempo e, quindi, secondo l'opportunità, dichiarare tolta la seduta; in quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio in aggiornamento entro dieci giorni.

 ART. 18 – SEDUTA E VOTAZIONI  SEGRETE

 1- Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

 2- La seduta non può essere pubblica soltanto quando si tratti di questioni concernenti persone e che comportino apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e sui demeriti di esse.

 3- In tal caso lo scrutinio deve eseguirsi a voti segreti  e deve risultare dal verbale.

 4- Sono questioni di persone, da trattare in sedute segrete e da deliberare a scrutinio segreto, quelle che comportano l'apprezzamento di requisiti e capacità personali, le modalità di condotta ed in generale l'esame di problemi che implicano valutazioni delle condizioni personali degli interessati.

 5- Le nomine dei membri di pubbliche amministrazioni, dei Revisori dei Conti o di altre Commissioni si fanno in seduta pubblica e con votazione segreta.

 ART. 19 - APERTURA DELLE SEDUTE E VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

 1- La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale, o da chi ne fa le veci, per accertare l'esistenza del numero legale, come alla norma del Capo II° del presente regolamento.

 2- Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia chiesto da uno o più Consiglieri. In tal caso la verifica sarà effettuata alla fine dell'eventuale intervento in corso.

 ART. 20 -  VERBALE

 1- La seduta inizia di norma con la presa d’atto del  verbale della seduta precedente, che deve essere preventivamente inviato ai Capigruppo.

 2- Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza modifiche. Occorrendo, si procederà mediante votazione palese.

 3- Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporne una rettifica, o chiarire, o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente. Per tali dichiarazioni il tempo concesso non potrà eccedere i cinque minuti.

 ART. 21 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI IN APERTURA DI SEDUTA

 1- Esaurite le formalità preliminari, prima che abbia inizio lo svolgimento dell'ordine del giorno, è facoltà del Presidente di prendere o concedere la parola a chi domanda per brevi comunicazioni, commemorazioni, celebrazioni, richieste di informazioni che non riguardino o importino deliberazioni e senza che sulle stesse si apra il dibattito. Per tali adempimenti  ciascun intervento non potrà protrarsi oltre i dieci minuti.

 2- Il Consiglio Comunale, inoltre, su proposta di un gruppo consiliare e con consenso della maggioranza dei presenti, può formulare voti su argomenti di carattere urgente e di particolare importanza.

 ART. 22 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

 1- I Consiglieri che intendono intervenire su un argomento iscritto all'ordine del giorno debbono farne preventiva richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.

 2- La discussione su ciascun argomento in trattazione è aperta con una relazione del Sindaco o dell'Assessore al ramo o dei relatori designati dalle Commissioni. Nella trattazione di argomenti particolarmente complessi e che richiedono possesso di specifiche conoscenze tecniche, il Sindaco o l'Assessore al ramo, al fine di consentire a tutti i Consiglieri una proficua e responsabile discussione, possono disporre l'utilizzo di idonee modalità esplicative e/o l'intervento di personale competente e qualificato. Di regola ciascun intervento non potrà avere durata  superiore a trenta minuti. Per argomenti di particolare importanza il Consiglio potrà concederne una superiore.

 ART. 23 - DIVIETO DI DIALOGHI

 1- I Consiglieri parlano in piedi dal proprio banco, dirigendo sempre la parola all'interno del Consiglio.

 2- Non sono ammessi dialoghi tra Consiglieri nè, tantomeno, tra i Consiglieri Comunali ed il pubblico.

 ART. 24 - DIVIETO DI INTERRUZIONI

 1- Su ciascun argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere può prendere la parola una volta per l’esposizione e una per una eventuale replica che tuttavia non potrà protrarsi oltre i cinque minuti. Inoltre può intervenire per un richiamo al regolamento o per fatto personale, per mozione d'ordine, questione pregiudiziale, dichiarazione di voto. In tal caso si osservano le norme di cui ai successivi articoli 25 e 26.

 2- A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al regolamento.

 ART. 25 - RICHIESTA DELLA PAROLA PER FATTO PERSONALE

 1- Chi domanda la parola per fatto personale, deve indicare in che cosa tale fatto si concreti. Il Presidente decide.

 2- E' fatto personale l'essere attaccato o chiamato in causa per qualsiasi motivo o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

 3- La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale pertanto viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

 4-  Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.

 5- Gli interventi su fatto personale non possono durare più di cinque minuti.

 ART. 26 - PROPOSTE PREGIUDIZIALI O SOSPENSIVE

 1- Eventuali eccezioni pregiudiziali, tendenti ad escludere dalla discussione un determinato argomento, devono essere proposte prima che si inizi la discussione. La stessa norma vale per le istanze con cui si chiede la sospensione, il rinvio della discussione e della deliberazione su un determinato argomento. Tuttavia tali istanze, ove se ne appalesi la priorità e la maggioranza dei Consiglieri presenti non vi si opponga, possono essere proposte nel corso della discussione.

 2- Le predette eccezioni e istanze sono sottoposte al voto del Consiglio e, oltre al proponente, avranno facoltà di interloquire in proposito non più di un Consigliere a favore ed uno contro, ciascuno per non oltre cinque minuti.

 ART. 27 - ORDINI DEL GIORNO

 1- Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno sull’argomento posto in discussione prima che si chiuda la stessa. Tali ordini del giorno sono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione medesima.

 2- Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella medesima seduta.

 3-      Gli ordini del giorno debbono essere redatti per iscritto, firmati e depositati sul banco del Presidente.

 ART. 27 BIS - EMENDAMENTI

 1-      Il Sindaco e ciascun consigliere ha facoltà di presentare emendamenti in forma scritta sull’argomento posto in discussione prima che si chiuda la stessa. tali emendamenti sono posti in votazione secondo quanto previsto dal successivo art. 36.

 2-      Sono considerati emendamenti le correzioni delle proposte od anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.

3-      Nel caso di presentazione in aula degli emendamenti attinenti il bilancio ed atti collegati, prima  della discussione, deve comunque pronunciarsi il Dirigente che ha apposto il proprio parere di regolarità tecnico e contabile sulla proposta in esame. Ove, per ragioni tecniche e per la complessità dell'argomento ciò non sia possibile, la discussione sul punto viene aggiornata e momentaneamente accantonata.

 4-   Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti quando contrastino con deliberazioni già adottate nella medesima seduta o con quelle adottate in precedenza.

 ART. 28 - MOZIONE D'ORDINE

 1- E' mozione d'ordine il richiamo alla legge, o al regolamento o al modo con cui si intende procedere alla votazione, avanzato al Presidente, da uno o più Consiglieri.

 ART. 29 - ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

 1- Le proposte saranno sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso in cui sono enunciate nell'avviso di convocazione.

 2- L'ordine del giorno potrà essere invertito quando il Presidente o qualunque Consigliere ne faccia proposta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione la proposta dovrà essere approvata mediante votazione palese della maggioranza dei Consiglieri presenti, sentito uno a favore e uno contro per non più di cinque minuti.

 ART. 30 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

 1- Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa.

 2- A Chiusura della discussione è data facoltà di parlare al presentatore e, nel caso di proposte contrarie e di mozioni, al Consigliere proponente per un tempo massimo di cinque minuti.

 3- E' anche consentito al Sindaco e agli Assessori competenti di fare dichiarazioni a nome della Giunta in sede di dichiarazioni di voto.

ART. 31 - INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

 1- Le Commissioni Consiliari possono proporre al Sindaco argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale.

CAPO IV°

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI DI SFIDUCIA

 ART. 32 - FACOLTA' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

1- I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernano direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita culturale, economica e sociale della Città.

 2- Le interrogazioni, interpellanze e mozioni saranno trattate all’inizio di ogni seduta consiliare prima di aver esaurito gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

 ART. 33 - INTERROGAZIONI

 1-      L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere :

-          se un fatto sia vero;

-          se alcuna informazione sia giunta al Sindaco o alla Giunta;

-          se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti;

-          se abbia preso o intenda prendere risoluzioni su un determinato oggetto;

-          per sollecitare informazioni o chiarimenti sull'attività dell'Amministrazione.

 2- L'interrogazione può essere verbale o scritta.

 3- Il Sindaco o i singoli Assessori hanno facoltà di rispondere subito all'interrogazione o di porla all'ordine del giorno alla prima seduta. Se l'interrogazione è stata presentata almeno cinque giorni prima dovrà essere messa all'ordine del giorno della seduta successiva. Su richiesta dell'interrogante la risposta può essere resa in Commissione Consiliare.

 4- Se l'interrogante intende avere risposta scritta questa viene data entro trenta giorni dal ricevimento.

 5- Le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno nell'ordine di presentazione, salvo che a qualcuna di esse sia riconosciuta dal Consiglio carattere di urgenza o di preminenza.

 6- Qualora il Consigliere non sia presente alla lettura della sua interrogazione questa si intende decaduta.

 7- Le risposte del Sindaco e dell'Assessore su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante soltanto per dichiarare se sia o meno soddisfatto, spiegandone i motivi in non più di cinque minuti.

 ART. 34 - INTERPELLANZE

 1- La interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco e alla Giunta per conoscere i motivi e gli intendimenti della loro azione e del loro atteggiamento in un determinato affare.

 2- Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno della seduta successiva se pervenute dieci giorni prima della convocazione. Non pervenendo nel termine sopra detto saranno poste all'ordine del giorno, secondo l'ordine di presentazione, nelle sedute successive.

 3- L'interpellanza, se l'interpellante non sia presente al suo turno, viene rinviata alla seduta in cui sarà presente in aula.

 4- Quando vi sono interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi, il Presidente può disporre che siano svolti contemporaneamente.

 5- L'interpellante, o uno degli interpellanti, ha facoltà di svolgere l'interpellanza parlando per non più di cinque minuti. Dopo le dichiarazioni del Presidente o dell'Assessore, se l 'interpellante, o gli interpellanti, non siano soddisfatti possono replicare per non più di cinque minuti o possono presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio Comunale. L'interpellanza non da luogo ad alcuna deliberazione del Consiglio e su di essa non possono intervenire altri Consiglieri.

 ART. 35 - MOZIONE

 1- La mozione consiste in una proposta finalizzata a provocare una discussione generale su argomenti o affari di particolare importanza - che possono avere già formato oggetto di interrogazione o di interpellanza  o a determinare un voto circa i criteri da seguirsi nella trattazione di un determinato affare o argomento. La mozione può contenere, altresì, richiesta di un dibattito politico - amministrativo su fatti di competenza del Comune.

 2- Essa deve essere presentata almeno dieci giorni prima della seduta consiliare, salvo casi di urgenza nei quali deve essere presentata almeno tre giorni prima.

 3- Le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze e sulle interrogazioni che si riferiscono allo stesso oggetto. In tal caso gli interpellanti possono rinunciare alle loro interpellanze e sono iscritti sulla mozione subito dopo il proponente di essa.

 4- Sulla mozione parla per primo il proponente e possono intervenire una sola volta nella discussione i consiglieri che lo chiedono, oltre il Sindaco e gli Assessori, per un tempo massimo di dieci minuti.

 5- Esaurita la discussione, la mozione, ove il proponente lo richieda, viene posta in votazione e sono messi ai voti anche gli ordini del giorno eventualmente presentati sull'argomento.

 6- Se la mozione non riguarda argomenti attribuiti alla competenza del Consiglio, il Presidente del Consiglio, sentito il parere del Segretario, propone che la stessa non sia posta in discussione. Il Consiglio decide, seduta stante, in ordine alla proposta del Presidente.

 7- Le mozioni sono poste testualmente all'ordine del giorno della prima seduta dopo la loro presentazione. Sulle mozioni e sugli ordini del giorno che non hanno contenuto provvedimentale non sono richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile.

CAPO V°

VOTAZIONI

ART. 36 - DICHIARAZIONE DI VOTO E ORDINE DELLE VOTAZIONI

 1- Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti per ciascun intervento. Hanno diritto ad intervenire un rappresentante per ogni gruppo e i Consiglieri che intendano esprimere un voto diverso da quello del proprio gruppo.

 2- La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Consiglio ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli, o commi, o capitoli, o voci, purchè il proponente non si opponga.

 3- Quando siano stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, poi gli aggiunti. E' sempre ammessa la votazione per parti separate ove il Consiglio lo richieda e sempre che non si opponga il proponente. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso: gli emendamenti proposti dai singoli Consiglieri, prima di quelli proposti dalle Commissioni.

 ART. 37 - FORMA DELLE VOTAZIONI

 1- L'espressione di voto è, normalmente, palese e si effettua per alzata di mano, ovvero per appello nominale.

 2- Debbono essere prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone e quelle per le quali la legge lo prescrive.

 3- Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

 ART. 38 - PROCEDURA DELLA VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

 1- Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente chiarisce il significato del SI e del NO.

 2- L'appello nominale avviene secondo l'ordine di anzianità dei singoli Consiglieri.

 3- Gli scrutatori della seduta, nominati dal Presidente all'inizio della stessa, nel numero di due di cui uno di minoranza, accertano i voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti confrontandoli con i Consiglieri presenti.

 ART. 39 - PROCEDURA DELLA VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

 1- Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.

 2- Il Presidente avverte del numero massimo delle indicazioni che vi possono essere scritte, quindi ordina l'appello e consegna a ciascun Consigliere una scheda bianca, vistata dal Presidente.

 3- Il Consigliere esercita segretamente il voto e depone la scheda, previamente piegata, nell'apposita urna sul tavolo della presidenza.

 4- Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale e di due scrutatori, procede allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.

 5- Le indicazioni superiori a quelle consentite fanno ritenere nulla la scheda.

 6- Le schede per qualsiasi motivo contestate, devono essere vidimate dal Presidente, dai due  scrutatori e dal Segretario, e devono essere conservate in archivio in busta sigillata. Le altre schede vengono distrutte subito dopo la votazione.

 ART.40 - DIVIETO DELLA PAROLA DURANTE LA VOTAZIONE

 1- Iniziata che sia la votazione, non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto.

 ART. 41 - PROCLAMAZIONE DELL' ESITO DELLE VOTAZIONI

 1- Terminata la votazione, il Presidente, ne riconosce e ne proclama l'esito.

 2- Si intende adottata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. I Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti ma si computano nel numero dei presenti. Nelle votazioni segrete le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

 3- Si richiede, in ogni caso, per la validità della seduta e della proclamazione dell‘esito della votazione la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica per l'adozione dei provvedimenti concernenti i sotto elencati oggetti:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) piani finanziari e programmi di opere pubbliche;

c) assunzione di mutui e delibere che vincolino il Comune oltre un quinquennio, escluse quelle di cui all'art. 42 - comma 2 - lettera i) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

d) la partecipazione del Comune a società di capitale;

e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;

f) strumenti urbanistici generali.

 ART. 42 - ELEZIONE DI PERSONE

 1- Se la legge, lo Statuto o i Regolamenti non prevedono maggioranze speciali nelle elezioni di persone, risultano eletti colui o coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, fino al numero delle persone da eleggere. Se è prevista la rappresentanza delle minoranze, nel caso in cui nella votazione non sia stato eletto alcun candidato delle minoranze, sono dichiarati eletti, in luogo dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro delle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

 CAPO VI°

VERBALI E DELIBERAZIONI

 ART. 43 - VERBALI DELLE SEDUTE

 1- Di ogni seduta viene redatto verbale, che deve contenere l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo della riunione nonchè i nomi dei Consiglieri intervenuti all'adunanza.

 2- Il verbale deve contenere in sintesi gli interventi effettuati dai Consiglieri, i nomi dei Consiglieri presenti, votanti ed astenuti nonchè indicare il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta con la specificazione dei nominativi che votano contro e riportare integralmente il dispositivo della proposta di deliberazione approvata.

 3- Svolge funzioni di verbalizzante della seduta del Consiglio il Segretario Generale, o in sua vece il Vice Segretario, che si avvale, per la redazione del verbale, di mezzi meccanici o elettronici, del personale della segreteria o di ditte specializzate.

 4- I verbali, approvati ai sensi dell'art.20 del presente Regolamento, sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

 ART. 44 - DELIBERAZIONI

 1- Ogni atto deliberativo deve essere corredato dai pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

 2- Nel caso di parere negativo, l'organo deliberante, se ritiene di deliberare in modo difforme, ha l'obbligo di motivare l'atto. Nessun atto può essere adottato qualora manchi l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

 3- L'atto deliberativo deve contenere oltre quanto interamente riportato in proposta, istruita ai sensi di legge, anche i nominativi dei Consiglieri presenti, astenuti,  votanti e il numero dei voti favorevoli e contrari. Si omettono invece, gli interventi, salvo esplicite richieste, che vengono riportati nel verbale di seduta.

 4- Ogni atto deliberativo viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

 5- Le deliberazioni, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

 CAPO VII°

CONSIGLIERI E GRUPPI

 ART. 45 - POTERI DEI CONSIGLIERI

 1- I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

 2- I Consiglieri hanno diritto di avere a disposizione gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonchè gli atti d'ufficio che siano in esse richiamati o citati.

 3- Possono, altresì, chiedere copia al Sindaco, tramite l'Ufficio di Segreteria, di tutti gli atti pubblici anche infraprocedimentali, del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi cui partecipa il Comune, necessari per l'espletamento del proprio mandato.

 ART.46 - DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

 1- Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

 2- Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

 3- Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo, della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

 ART. 47 - DECADENZA, SOSPENSIONE E RIMOZIONE DEI CONSIGLIERI

 1- La decadenza, la sospensione e la rimozione dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dalla legge.

 ART. 48 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1-      I Capigruppo si costituiscono in conferenza dei Capigruppo Consiliari.

2-      La conferenza dei capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la convoca e la presiede, dal Vice Presidente e dai capigruppo consiliari. I capigruppo possono farsi rappresentare dal altro consigliere appartenente al gruppo.

3-      Le sedute sono valide se sono presenti i capigruppo che rappresentano almeno la metà più uno dei consiglieri comunali.

4-      La conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio. Alle sue sedute è sempre invitato il Sindaco che può farsi rappresentare dal Vice Sindaco o da latro componente della Giunta.

5-      Le riunioni sono convocate di norma con almeno ventiquattro ore di anticipo. In casi di particolare urgenza il Presidente del Consiglio può convocare la conferenza con breve anticipo prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale e la può riunire in qualsiasi momento durante la seduta del Consiglio Comunale, sospendendo la seduta stessa.

6-      La conferenza dei capigruppo concorda con il Presidente del Consiglio la definizione dell'ordine del giorno e i tempi dei lavori del Consiglio Comunale.

7-      La partecipazione alle riunioni della conferenza dei capigruppo è equiparata, ad ogni effetto di legge, alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti.

 ART. 48 BIS

 1-      In sede di approvazione del Bilancio Preventivo il Consiglio determina le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dello stesso. Per la gestione di tali risorse viene individuato un responsabile, nominato dal Segretario Generale.

2-      Con apposite norme regolamentari vengono fissate modalità e criteri per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie atte ad assicurare il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari.

 ART. 49 - ENTRATA IN VIGORE

 1- Il presente Regolamento sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla scadenza della predetta pubblicazione. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni.