| Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari |
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| Giovedì 08 Maggio 2008 12:00 | |||
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Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 20.11.2001 ART. 1 ‑ COSTITUZIONE Il Consiglio Comunale con delibera da adottare nella prima adunanza successiva a quella del suo insediamento, costituisce al proprio interno le Commissioni Permanenti. ART. 2 ‑ NATURA E FUNZIONI Le Commissioni Consiliari Permanenti sono organismi del Consiglio Comunale: Nell'ambito delle rispettive attribuzioni per materia, le Commissioni esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo politico ‑ amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo e della gestione corrente e degli investimenti Le Commissioni hanno funzioni propositive, consultive, preparatorie e referenti. Inoltre possono, per questioni di particolare rilevanza civile e sociale, effettuare indagini conoscitive e predisporre incontri con organismi rappresentati. Al riguardo consultano le rappresentanze della società civile ed acquisiscono contributi ed apporti da Enti, Associazioni, Ordini e Collegi professionali senza oneri per il Comune. ART. 3 ‑ COMPOSIZIONE Le Commissioni Consiliari Permanenti vengono stabilite in numero di quattro ed hanno competenza nelle seguenti materie: 1^ COMMISSIONE ‑ bilancio e programmazione, affari generali, personale, appalti e contratti; 2^ COMMISSIONE ‑ sviluppo produttivo, lavoro, agricoltura, industria, commercio, artigianato, affari cimiteriali; 3^ COMMISSIONE ‑ servizi sociali, sanità, scuola e cultura, beni culturali e ambientali, sport, turismo e spettacolo, politiche giovanili; 4^ ‑ COMMISSIONE ‑ assetto ed uso del territorio, ambiente, Amiu, lavori pubblici, traffico, protezione civile. Le Commissioni Consiliari Permanenti sono composte da cinque rappresentanti, compreso il Presidente, assicurando la presenza di ciascuno dei 20 consiglieri per una sola volta in una delle quattro Commissioni. Le Commissioni sono composte nel rispetto della proporzionalità tra maggioranza e minoranza espressa in Consiglio Comunale. ART. 4 ‑ COSTITUZIONE E DURATA IN CARICA Le Commissioni Consiliari Permanenti sono nominate da Consiglio Comunale sulla base delle designazioni espresse da ciascun gruppo consiliare. Per la nomina delle Commissioni si procede con votazione unica. La conferenza dei capigruppo entro cinque giorni prima della data fissata per la nomina, con apposita risoluzione, effettua la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni, dandone comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede entro 10 giorni dalla avvenuta esecutività della deliberazione di nomina, ciascuna Commissione per il suo insediamento. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica quanto il Consiglio Comunale. ART. 5 ‑ PRESIDENZA Ciascuna Commissione elegge nella prima seduta, a maggioranza assoluta di voti, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti il Presidente. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza e viene eletto il candidato che ha ottenuto più voti. Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di età. ART. 6 ‑ DIMISSIONI In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza, tramite il suo capogruppo, designa nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, un altro rappresentante, dandone comunicazione scritta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio. Qualora vi sia l'impossibilità numerica per effettuare la sostituzione, il gruppo consiliare interessato designa un consigliere che già partecipa con diritto di voto ad altra Commissione. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione, il Presidente del Consiglio entro i 10 giorni successivi provvede alla convocazione per l'elezione del nuovo Presidente. ART. 7 ‑ PARTECIPAZIONE Nelle Commissioni Consiliari Permanenti in cui non sono rappresentati i gruppi consiliari, questi hanno facoltà di designare un consigliere che partecipa alle riunioni senza diritto di intervento e di voto. La designazione va effettuata per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione interessata. Alle riunioni delle Commissioni possono sempre partecipare il Sindaco e gli Assessori, senza diritto di voto. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere espressamente per alcune riunioni la presenza del Sindaco o di Assessori. ART. 8 ‑ FUNZIONI DEL PRESIDENTE Il Presidente presiede la Commissione ed assicura il buon andamento dei lavori, predispone l'ordine del giorno, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola, modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e programma i risultati, fa osservare il presente Regolamento e tiene i contatti con il Presidente del Consiglio. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della Commissione e dei diritti dei singoli consiglieri. Il Presidente svolge una relazione illustrativa in Consiglio Comunale sul parere della Commissione medesima se viene richiesto. Il Presidente convoca la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori dello stesso organismo di argomenti che n'entrano nelle competenze della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno due componenti della Commissione. La riunione è tenuta entro 15 giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione: e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti la Commissione, nel loro domicilio dichiarato, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, ai capigruppo consiliari e al Segretario Generale. In caso di inadempienza nelle convocazioni, da parte del Presidente, vi provvede il componente più anziano di età. Il Presidente ha uguale diritto di voto dei consiglieri. ART. 9 ‑ SEGRETERIA Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal funzionario comunale, avente specifiche competenze, designato dal Segretario Generale. Tali funzioni sono obbligatone. Spetta al segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Egli inoltre provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso, unitamente al Presidente e depositato con gli atti dell'adunanza presso l'ufficio di Segreteria Generale, dopo che sia stato definitivamente approvato. Il verbale al termine deve obbligatoriamente contenere le conclusioni e le determinazioni finali cui la Commissione è pervenuta distintamente sugli argomenti trattati. ART. 10 ‑ VERBALI DELLE SEDUTE E PUBBLICITA DEI LAVORI I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati. Copie dei verbali vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. ART. 11 ‑ CONVOCAZIONI E RIUNIONI Per affari concernenti materie di più Commissioni o per particolari circostanze, il Presidente del Consiglio, sentiti i rispettivi Presidenti, può convocare più Commissioni in seduta congiunta. La seduta congiunta viene presieduta dal Presidente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono assunte dal funzionano con maggiore anzianità di servizio. A parità di servizio prevale l'età. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti. In caso di sedute congiunte il computo dei voti di detta maggioranza va effettuato sul numero complessivo dei componenti delle Commissioni riunite. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. ART. 12 ‑ PARERI OBBLIGATORI Le Commissioni provvedono obbligatoriamente all'esame preliminare degli atti di competenza dei Consiglio. In tal caso la proposta deve essere preventivamente corredata dai pareri dei responsabili dei settori prescritti dalla legge ed inviata al Presidente del Consiglio per l'inoltro alla Commissione competente per materia. Le proposte di deliberazione di iniziativa delle Commissione vengono rimesse al Segretario Generale, tramite il Presidente, allo scopo di acquisire, entro 30 giorni, i suddetti pareri per l'istruttoria prevista dalla legge. Successivamente, acquisiti i richiesti pareri, il Segretario Generale rimette la proposta al Presidente del Consiglio per la prosecuzione dell'iter. Definita la proposta, il Presidente del Consiglio inserisce l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Tutte le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale devono essere preventivamente esaminate da una Commissione Consiliare. Sono escluse: a) la mozione di sfiducia; b) la revoca del Presidente del Consiglio; I pareri devono comunque essere espressi prima della seduta consiliare. In caso di mancata espressione il parere si intende superato. ART. 13 ‑ PARERI FACOLTATIVI Al di fuori dei casi previsti dall'art. 12, la Giunta Municipale, relativamente alle materie di propria competenza, può richiedere pareri alla Commissione Consiliare competente. ART. 14 ‑ TERMINI Gli atti da sottoporre all'esame delle Commissioni Consiliari Permanenti, per le quali lo Statuto e il presente Regolamento prevede il parere obbligatorio, sono trasmessi dal Presidente del Consiglio tempestivamente con la relativa documentazione al Presidente della Commissione competente. Il parere richiesto deve essere fornito entro 10 giorni dalla data della richiesta; nei casi di comprovate esigenze, motivate da urgenza e necessità, il termine è ridotto a 5 giorni. Nei casi in cui il parere obbligatorio richiesto non fosse fornito nei termini di cui sopra, lo stesso si intende superato. ART. 15 ‑ DISCIPLINA DELLE DISCUSSIONI Gli interventi dei componenti la Commissione non devono eccedere normalmente la durata di: - 30 minuti per la relazione; - 10 minuti per il primo intervento; - 10 minuti per la replica, per l'illustrazione di emendamenti su singoli articoli, per lo svolgimento di ordini del giorno, ecc.; - 5 minuti per dichiarazione di voto, per richiamo al regolamento, per fatto personale. ART. 16 ‑ MODALITA' DI VOTAZIONE Salvo i casi previsti espressamente dalla legge e dai Regolamenti comunali, la votazione si manifesta in modo palese. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. ART. 17 ‑ DECADENZA DEI COMPONENTI Oltre ai casi di decadenza previsti dalla legge collegati con la carica di consigliere comunale, i Presidenti e gli altri componenti delle Commissioni decadono dalle loro funzioni in occasione delle elezioni del nuovo Esecutivo. ART. 18 ‑ INDENNITA' Ai componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti spetta la liquidazione di un'indennità di presenza per ogni riunione in misura pari a quella stabilita per legge per le sedute del Consiglio Comunale.
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